Sez. 5, Sentenza n. 8211 del 19/06/1974 Ud. (dep. 12/11/1974) Rv. 128415 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - APPLICABILITA IN TEMA DI ABORTO - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - APPLICABILITA IN TEMA DI ABORTO - ESCLUSIONE.*
Per la configurabilita dell'attenuante di cui all'art 62, n 1 cod pen si richiede che l'Azione criminosa sia diretta ad eliminare una situazione di fatto ritenuta amorale e antisociale e che il movente del delitto corrisponda a finalita e principi approvati dalla comune coscienza etica, nel tempo e nel luogo del fatto. Tale situazione non puo ravvisarsi nel caso dell'aborto procurato al fine di limitare le nascite, sia perche non sussiste una situazione di fatto amorale o antisociale da rimuovere, sia perche l'Azione delittuosa non trova approvazione nella coscienza della comunita in cui viviamo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1, Cod. Pen. art. 546 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)