Sez. 1, Sentenza n. 11925 del 07/06/1978 Ud. (dep. 06/10/1978) Rv. 140059 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - VALORE MORALE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - VALORE MORALE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Perche possa applicarsi la circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale non basta che i motivi del reato siano apprezzabili dal punto di vista etico e suscitino sentimenti di indulgenza, ma e necessario che essi abbiano un "particolare" valore morale, nel senso che la causa psicologica del reato, differenziandosi dagli stimoli che generalmente determinano le azioni criminose, corrisponda a finalita e a principi che, per "la speciale densita del loro contenuto etico", siano approvati dalla coscienza dello individuo medio e, quindi, dalla collettivita organizzata. (nella specie all'imputato, ritenuto responsabile del delitto di omicidio volontario dell'amante della moglie, il giudice di merito aveva concesso l'attenuante de qua sul rilievo che l'impulso determinante del crimine fosse da individuare nel fatto che i figli dell'imputato erano rimasti senza la madre e la famiglia distrutta a causa del comportamento della vittima che aveva costretto la donna ad abbandonare la famiglia e che tale movente fosse idoneo ad imprimere alla vicenda "un particolare aspetto etico positivamente valutato dalla collettivita sotto il profilo morale oltre che sociale". La Cassazione, nell, annullare detta decisione, ha rilevato che, nel momento storico attuale, l'intento di tenere unita la famiglia e di assicurare la continuita dell'amore e delle cure materne ai figli in tenera eta, non puo fungere da motivo di particolare valore morale, rispetto alla gravissima Azione delittuosa commessa, perche "la distruzione- della famiglia, con tutte le conseguenze dannose nei confronti dei figli, e ormai consentita, a seguito della introduzione dell'istituto del divorzio, dalla legge civile e non e piu riprovata dalla comune morale, la quale, anzi, rispetto all'istituto matrimoniale, vuole riconosciuta la piu ampia liberta di Determinazione degli interessati). (V mass n 135498; (V mass n 134478; (V mass n 133842; (V mass n 128415; (V mass n 127751; (V mass n 126875; (V mass n 125380; (V mass n 123447).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1, Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)