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Sez. 2, Sentenza n. 18434 del 03/04/2024 Cc. (dep. 10/05/2024) Rv. 286322-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Procedimento di prevenzione - Contestazioni su rendiconto da parte degli interessati - Inosservanza della sequenza procedimentale ex art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011 relativamente alla parte sull'approvazione del rendiconto - Mancata fissazione dell'udienza davanti al collegio - Violazione del diritto al contraddittorio - Violazione di legge - Ricorribilità per cassazione – Sussistenza – Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286322-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, l'inosservanza della sequenza procedimentale prevista dall'art. 43 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per l'approvazione del rendiconto della gestione costituisce violazione di legge e, pertanto, può formare oggetto di ricorso per cassazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento di approvazione del rendiconto della gestione sul rilievo che il giudice delegato, in violazione del diritto al contraddittorio, non aveva fissato l'udienza dinanzi al collegio, nonostante le numerose contestazioni sollevate dagli interessati).

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)