Sez. 6, Sentenza n. 51710 del 04/07/2017 Cc. (dep. 13/11/2017) Rv. 271489 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Misure di prevenzione disposte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 159 del 2011 - Impugnazione del provvedimento di approvazione della gestione degli amministratori giudiziari - Ricorribilità in Cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione - Ammissibilità.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione patrimoniali disposte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 159 del 2011, il provvedimento di approvazione del rendiconto della gestione degli amministratori giudiziari, è ricorribile in cassazione solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, in quanto la disciplina applicabile è quella prevista dagli artt. 7, d.l. n. 230 del 1989, conv. con modificazioni dalla legge n. 282 del 1989 e 5 d.m. n. 293 del 1991, che, a differenza della nuova normativa, non indica il rimedio esperibile.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legge 14/06/1989 num. 230 art. 7, DM Grazia e Giustizia 01/02/1991
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)