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Sez. 3, Sentenza n. 21404 del 10/10/2014 (Rv. 633011 - 01)

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA | Pubblicazione di atto riproduttivo del contenuto di intercettazioni telefoniche non più coperte da segreto investigativo - Notizie relative a soggetti non coinvolti nell'indagine penale - Automatica carenza di interesse pubblico alla loro conoscenza - Esclusione - Accertamento in concreto - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633011-01

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA

Nel caso di pubblicazione a mezzo stampa di un atto riproduttivo del contenuto di intercettazioni telefoniche non più coperte da segreto investigativo, relative a persona non coinvolta nel procedimento penale come parte e potenzialmente lesive del suo onore, della sua reputazione, della sua riservatezza o di altri suoi interessi primari, non è automaticamente necessario che l'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria debba avvenire omettendo qualsiasi riferimento a detta persona o espungendo i fatti che riguardano il terzo estraneo, dovendosi, invece, accertare, sempre ed in concreto, l'esistenza dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, che sussiste qualora l'informazione sia rilevante per assicurare il controllo dell'opinione pubblica sulle vicende e sulle modalità dell'esercizio, da parte dello Stato, della pretesa punitiva nei confronti dell'indagato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)