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Sez. U, Sentenza n. 3727 del 25/02/2016 (Rv. 640409 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale non coperti da segreto ma di cui è vietata la pubblicazione testuale - Danno non patrimoniale - Apprezzamento della limitatezza e marginalità della riproduzione - Necessità - Criteri - Valutazione del giudice di merito.
Stato
decisa il 2016-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640409-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

In tema di danno non patrimoniale derivante dal reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all'art. 684 c.p. commesso dopo la conclusione delle indagini preliminari (ossia quando, in base all'art. 114, comma 7, c.p.p., gli atti non sono più segreti ma ne è vietata la pubblicazione testuale), la portata della violazione, sotto il profilo della limitatezza e della marginalità della riproduzione testuale di un atto processuale, va apprezzata dal giudice di merito, in applicazione del principio penalistico di necessaria offensività della concreta condotta ascritta all'autore, nonché, sul piano civilistico, di quello della irrisarcibilità del danno non patrimoniale di lieve entità, espressione del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. di tolleranza della lesione minima; la relativa valutazione è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 684 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 114 com. 7, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)