Sez. 2, Sentenza n. 26219 del 15/12/2009 (Rv. 610971 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Equivalenza rispetto al riconoscimento di debito - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Compatibilità con ulteriori eccezioni e difese di merito relative al rapporto obbligatorio - Sussistenza - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE
La proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva non equivale a riconoscimento del debito oggetto di controversia, in quanto, secondo il disposto di cui all'art. 2959 cod. civ., l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione comporta soltanto il rigetto dell'eccezione anzidetta, ma non già l'incompatibilità della stessa eccezione con la deduzione di ulteriori eccezioni e difese di merito concernenti il rapporto obbligatorio, che, pertanto, devono essere esaminate e decise in sentenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l'eccezione di legittimazione passiva del debitore convenuto in giudizio, da questi sollevata in via principale rispetto all'ulteriore eccezione di prescrizione presuntiva del debito controverso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)