Sez. 2, Sentenza n. 7277 del 07/04/2005 (Rv. 580739 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata - Deduzione da parte del debitore - Inammissibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva - Configurabilità - Altre eccezioni o contestazioni - Ammissibilità
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE
L'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, talchè non può farla valere il debitore che sostenga di aver estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, poichè in tal modo egli nega parzialmente l'originaria esistenza del credito. Tuttavia tale comportamento processuale, incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva, restando interno all'eccezione in questione, non impedisce al debitore di sostenere altre eventuali eccezioni o di contestare sotto diversi profili l'obbligazione controversa e, in particolare, la misura di essa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)