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Sez. 2, Ordinanza n. 42315 del 05/10/2005 Cc. (dep. 23/11/2005) Rv. 232676 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - decreto - richiesta di riesame | Istanza di riesame - Termine per la proposizione - Decorrenza - Effettiva conoscenza dell'esecuzione della misura - Rilevanza sia per l'indagato che per il difensore - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232676-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - decreto - richiesta di riesame

In tema di riesame del decreto di sequestro probatorio, il termine per la proposizione della relativa istanza decorre, sia per la persona sottoposta a indagine che per il difensore, dal momento di effettiva conoscenza dell'esecuzione della misura, posto che con l'espressione "interessato", utilizzata nell'art. 324, comma primo, cod. proc. pen., il legislatore fa riferimento all'interessato all'impugnazione e non già all'interessato sostanziale, che è colui sulla cui posizione il sequestro incide.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)