diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 3146 del 15/10/1996 Cc. (dep. 10/12/1996) Rv. 206695 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME | Termine per proporla - Effettiva conoscenza dell'esecuzione - Rilevanza sia per l'indagato che per il difensore - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1996-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206695-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME

Ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame avverso un provvedimento di sequestro probatorio assume rilievo, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. richiamato dall'art. 257 cod. proc. pen., sia per l'indagato che per il suo difensore l'effettiva conoscenza dell'esecuzione della misura; deve invero ritenersi che, con l'espressione "interessato" di cui al citato art. 324 cod. proc. pen., il legislatore abbia fatto riferimento all'interessato all'impugnazione e non all'interessato sostanziale (cioè al soggetto sulla cui posizione il sequestro incide): ciò in quanto nel nostro sistema la decorrenza dei termini per impugnare è autonomamente prevista per ciascun titolare ed in particolare per l'imputato ed il suo difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)