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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17848 del 19/07/2017 (Rv. 645066 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Società regolare di tipo commerciale - Assunzione della qualità di imprenditore fin dalla costituzione - Mancato svolgimento di attività d'impresa - Irrilevanza - Conseguenze - Inapplicabilità del foro del consumatore.
Stato
decisa il 2017-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645066-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

Qualora una società, costituita in forma diversa dalla società semplice, abbia come oggetto, secondo le scelte effettuate dai soci con il patto sociale, un'attività che rientri fra quelle integranti l'impresa commerciale, alla società medesima deve necessariamente riconoscersi, in dipendenza del mero fatto della sua costituzione ed a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell'attività, la qualità di imprenditore, sicché, difettando la qualità di consumatore, non può trovare applicazione, quanto alla competenza territoriale, il foro speciale ex art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2200, Cod. Civ. art. 2291, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 205 art. 33 com. 2 lett. U

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)