Sez. 1, Sentenza n. 2104 del 06/04/1982 (Rv. 419977 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE, IMPOSTA R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - PLUSVALENZE DERIVANTI DAL REALIZZO DI BENI RELATIVI ALL'IMPRESA - TASSABILITÀ - PRESUPPOSTI - VENDITA DI UN TERRENO EDIFICATORIO DA PARTE DI UNA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE AVENTE AD OGGETTO ESCLUSIVAMENTE LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - PLUSVALENZA RELATIVA - TASSABILITÀ - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE, IMPOSTA R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - PLUSVALENZE DERIVANTI DAL REALIZZO DI BENI RELATIVI ALL'IMPRESA - TASSABILITÀ - PRESUPPOSTI - VENDITA DI UN TERRENO EDIFICATORIO DA PARTE DI UNA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE AVENTE AD OGGETTO ESCLUSIVAMENTE LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - PLUSVALENZA RELATIVA - TASSABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Non è sufficiente che una società si costituisca in una Forma diversa dalla società semplice perché assuma la figura di imprenditore commerciale, essendo a tal fine necessario che l'oggetto sociale consista in una delle attività economiche che caratterizzano l'impresa, secondo i requisiti stabiliti dagli artt. 2082 e 2195 cod. civ., e ciò anche indipendentemente dal concreto ed effettivo Esercizio di quell'attività; ben può aversi, invece, società senza impresa, allorché l'oggetto del contratto sociale si limiti ad una comunione di godimento o, comunque, non configuri un'attività economico di carattere imprenditoriale. Di conseguenza, poiché l'art. 100 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, che assoggetta alla imposta di ricchezza mobile cat. B le plusvalenze "derivanti dal realizzo di beni relativi all'impresa", presuppone che il soggetto, anche se di natura societaria, titolare del bene sia un imprenditore, non può ritenersi tassabile la plusvalenza conseguente alla vendita di un terreno edificatorio di proprietà di una società in accomandita semplice, ove l'oggetto di questa risieda unicamente nella conservazione del patrimonio immobiliare (riscossione dei canoni locatizi ed effettuazione delle normali operazioni di manutenzione dei fabbricati in proprietà), trattandosi in tal caso di attività di mero godimento non riconducibile ad attività d'impresa. (V 1189/80, mass n 404686; (V 4558/79, mass n 401064; (Conf 4644/79, mass n 401179, sulla prima parte; (contra 4644/79, mass n 401179, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2200, Cod. Civ. art. 2248, Cod. Civ. art. 2313, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)