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Sez. 1, Ordinanza n. 8731 del 08/04/2026 (Rv. 677897-01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA' DEI LAVORI - RISERVE | Appalto pubblico - Sospensione dei lavori - Riserve dell'appaltatore - Tempestività dell'iscrizione - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677897-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA' DEI LAVORI - RISERVE

In tema di appalto di opere pubbliche, ai fini della tempestività dell'iscrizione della riserva avente a oggetto la contestazione dell'ordine di sospensione dei lavori e della richiesta di risarcimento dei relativi danni, se la sospensione è sin dall'origine illegittima e immediatamente percepibile nella sua onerosità, la riserva va iscritta immediatamente nel verbale di sospensione dei lavori e confermata nel registro di contabilità finale; se la sospensione è all'origine legittima, ma diviene illegittima nel protrarsi della sospensione, la riserva va iscritta solo successivamente nel verbale di ripresa dei lavori; se la sospensione, originariamente sia legittima che illegittima, non assume immediata rilevanza onerosa, emergendo il conseguente pregiudizio o esborso economico soltanto alla cessazione della sospensione, la riserva va iscritta soltanto successivamente nel verbale di ripresa dei lavori.

Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)