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Sez. 1 - , Sentenza n. 27451 del 20/09/2022 (Rv. 665691 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA' DEI LAVORI - RISERVE | Appalto pubblico - Riserve dell'appaltatore - Nozione - Tempestiva iscrizione - Formalità - Contestazione da parte della P.A. - Onere della prova.
Stato
decisa il 2022-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665691-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA' DEI LAVORI - RISERVE

In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all'art. 31 del d.m. n. 145 del 2000; ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto.

Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 31, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)