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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 19 maggio 1983, causa 306/81

Decisione
decisa il 1983-05-19
ECLI
ECLI:EU:C:1983:143

Epigrafe

Nella causa 306/81, Constantin Verros, addetto stampa presso l'Ambasciata di Grecia, domiciliato in 1050 Bruxelles, 50, avenue du Général de Gaulle, con l'avv. Jean-Marie Tavernier, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Hansen, 6, rue Philippe-Il, ricorrente, contro Parlamento europeo, rappresentato dal sig. Martin Schmidt, direttore del personale e degli affari sociali, assistito dall'avv. Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Lussemburgo, 22, Côte d'Eich, convenuto, avente ad oggetto l'annullamento della decisione del comitato di selezione del luglio 1981 di non ammettere la candidatura del ricorrente al posto di capo divisione di lingua greca della Direzione generale dell'informazione e delle relazioni pubbliche, responsabile dell'ufficio informazioni d'Atene, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori P. Pescatore, presidente di Sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici, avvocato generale: S. Rozès cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti della causa, i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
Il Parlamento europeo decideva all'inizio del 1981 di assumere un responsabile dell'ufficio informazioni di Atene, posto di capo divisione di lingua greca della Direzione generale dell'informazione e delle relazioni pubbliche. Il presidente del Parlamento europeo decideva d'avviare la procedura per coprire il posto, dapprima per promozione o trasferimento. All'uopo il 3 marzo 1981 veniva affisso al Parlamento europeo e portato a conoscenza dei dipendenti delle altre istituzioni l'avviso di posto vacante, n. 2924. Secondo il convenuto, l'avviso non sortiva il risultato voluto. Perciò, e in considerazione del carattere molto specifico dell'impiego considerato, l'amministrazione del Parlamento europeo decideva, per coprire il posto, di applicare la procedura prevista dall'art. 29, n. 2, dello Statuto e con lettera 6 maggio 1981 informava la commissione paritetica del suo progetto e ne chiedeva il parere. Nella riunione 7 maggio 1981, la commissione paritetica approvava l'applicazione della suddetta procedura al caso di specie.
paragrafo 2
Successivamente, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 18 giugno 1981, C 148, pag. 3, veniva pubblicato un avviso di vacanza che descriveva dettagliatamente le mansioni del dipendente e fissava le condizioni richieste per l'impiego, cioè, in particolare, «formazione universitaria sancita da un diploma o esperienza professionale che garantisca un livello equivalente, provata esperienza in materia di pubbliche relazioni e di giornalismo (e) perfetta conoscenza dei problemi europei». L'avviso prevedeva anche l'inquadramento al grado A3, ma non conteneva invece alcuna condizione di limite d'età per i candidati.
paragrafo 3
Veniva quindi costituito il comitato di selezione. Esso teneva la riunione costitutiva il 7 luglio 1981 e fissava, in quell'occasione, i criteri di selezione dei candidati. Detti criteri comprendevano, fra l'altro, «una provata esperienza almeno decennale in materia di pubbliche relazioni e di giornalismo», un limite d'età in base al quale i candidati dovevano essere di «età compresa fra i 35 e i 50 anni (cioè essere nati fra il 1o agosto 1931 ed il 1o agosto 1946)». Tali criteri non venivano pubblicati né nella Gazzetta ufficiale, né mediante affissione, né in altro modo. Il ricorrente, nato il 15 aprile 1947, presentava domanda per il posto de quo con atto di candidatura 17 luglio 1981, ricevuto dal comitato di selezione il 20 luglio 1981, cioè entro il termine fissato.
paragrafo 4
Nelle successive riunioni del 23, 27 e 31 luglio 1981, il comitato di selezione esaminava le 146 candidature ricevute e decideva di sceglierne 16, respingendo le altre 130, ivi compresa quella del ricorrente.
paragrafo 5
Con lettera 7 agosto 1981, il presidente del comitato di selezione lo informava che la sua candidatura non era stata accettata in quanto egli non rientrava «nella categoria d'età dai 35 ai 50 anni — limite stabilito dal comitato stesso (più precisamente non era nato fra il 1o agosto 1931 ed il 1o agosto 1946)». In risposta a tale lettera, il 14 agosto 1981 il ricorrente depositava nella Segreteria generale del Parlamento europeo un reclamo nel quale sosteneva che del limite d'età non si faceva cenno nel bando di concorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale e che egli avrebbe quindi continuato a considerarsi candidato per il relativo posto.
paragrafo 6
Il reclamo veniva respinto, con lettera 2 settembre 1981, dal presidente del comitato di selezione. Richiamando l'art. 29, n. 2, dello Statuto esso spiegava che «le disposizioni relative ai concorsi di cui all'allegato III del suddetto regolamento non vanno, necessariamente, applicate nel presente concorso e che i comitati di selezione dispongono di maggiore scioltezza di discriminazione nello stabilire i criteri ritenuti idonei».
paragrafo 7
Nel frattempo, con decisione del presidente del Parlamento europeo, veniva nominato al posto di cui è causa, con effetto dal 1o gennaio 1982, il sig. Georges Papadopoulos.
paragrafo 8
Contro la decisione del comitato di selezione di non ammettere la sua candidatura, il ricorrente ha proposto, il 26 novembre 1981, il presente ricorso registrato nella cancelleria della Corte il 1o dicembre 1981.
paragrafo 9
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Essa ha chiesto al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Commissione delle Comunità europee di spiegare quale sia la prassi da essi seguita nell'organiz-zare assunzioni del tipo di quella di cui è causa.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Nel ricorso, il ricorrente conclude che la Corte voglia :
paragrafo 2
«annullare la decisione del comitato di selezione di non ammettere la sua candidatura al posto di capo divisione di lingua greca responsabile dell'ufficio informazioni di Atene; annullare la nomina intervenuta o intervenienda; condannare i convenuti alle spese di causa».
paragrafo 3
Nella memoria di replica, esso ha precisato in merito al secondo dei punti surriportati, che la Corte voglia:
paragrafo 4
«annullare la nomina da parte del presidente del Parlamento europeo del sig. Georges Papadopoulos a detto posto, nomina avvenuta il 1o gennaio 1982».
paragrafo 5
Il convenuto conclude nel controricorso che la Corte voglia :
paragrafo 6
«dare atto al convenuto che esso si rimette a giustizia quanto alla ricevibilità del ricorso; nel merito, respingere il ricorso; condannare il ricorrente alle spese».
paragrafo 7
Nella controreplica esso conclude che la Corte voglia:
paragrafo 8
«respingere il secondo ed il terzo mezzo d'annullamento formulati nella memoria di replica perché irricevibili, comunque rigettare i tre mezzi in quanto infondati».

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità del ricorso

paragrafo 1
Il convenuto non solleva obiezioni sulla ricevibilità del ricorso per quanto riguarda il mezzo dedotto nel ricorso. Tuttavia, sul secondo e terzo mezzo esposti nella replica, esso sostiene, nella controreplica, che, non essendo stati proposti, nel ricorso, si tratta di mezzi nuovi. Ora, poiché l'art. 38, § 1, leu. e), dispone che l'atto introduttivo deve contenere «l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi invocati», la deduzione di mezzi nuovi nella replica è irricevibile.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Β — Nel merito

paragrafo 1
Quanto al merito, il ricorrente sostiene nel ricorso che il comitato di selezione del Parlamento europeo ha modificato arbitrariamente le condizioni d'ammissione richieste per il posto da coprire in modo da aggiungerne una nuova, non prevista dal bando di concorso, che osta alla ricevibilità della sua candidatura. La funzione essenziale del bando di concorso è d'informare gli interessati nel modo più esatto possibile sul tipo di condizioni richieste per l'impiego onde metterli in grado di valutare se conviene loro proporre la propria candidatura. Se ne desume che, qualora sia posto un limite d'età, lo si deve necessariamente indicare nell'avviso di vacanza. La previa fissazione dei criteri di valutazione mira a garantire che l'esame dei titoli avvenga con obiettività e senza arbitrii. Le formalità previste dall'art. 5 dell'allegato III vanno considerate sostanziali. Nella misura in cui il bando di concorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale non cita alcun limite d'età, il fatto di escludere un candidato perché non soddisfa questa condizione costituisce, come si desume dalla giurisprudenza della Corte, una violazione dell'art. 5, 1° comma, dell'allegato III dello Statuto.
paragrafo 2
Il convenuto ribatte, nel controricorso, che il comitato di selezione non ha fissato il limite d'età tardivamente, cioè dopo aver ricevuto la candidatura del ricorrente depositata il 17 luglio 1981, bensì nella sua riunione costitutiva del 7 luglio 1971. D'altra parte, il comitato di selezione è autorizzato in fatto e in diritto a limitare l'età dei candidati.
paragrafo 3
In fatto, un'età minima si impone in considerazione dell'importanza del posto da coprire e in virtù del principio amministrativo secondo il quale il capo di una divisione non deve essere più giovane dei suoi subordinati. Comunque il convenuto sostiene incontestabilmente che il limite d'età non è ispirato dall'idea di escludere il ricorrente.
paragrafo 4
In diritto, il limite d'età si giustifica con l'art. 29, n. 2, dello Statuto, il quale consente, in casi eccezionali, una procedura di assunzione diversa da quelle del concorso. Di conseguenza, le norme rigorose per la procedura di concorso previste dall'allegato III non vanno più applicate. In particolare, non vanno seguite le disposizioni relative al contenuto del bando di concorso, compreso l'obbligo di indicare, eventualmente, il limite d'età. La procedura speciale consentita dall'art. 29, n. 2, non è né definita, né precisata dallo Statuto e lascia all'autorità comunitaria la scelta dei mezzi più idonei. Inoltre, il convenuto sostiene che i riferimenti fatti nel ricorso alla giurisprudenza della Corte non sono, nella specie, pertinenti perché intervenuti in materia di concorsi disciplinati dall'allegato III dello Statuto. Ora, nella presente fattispecie, il ricorso all'art. 29, n. 2, non è subordinato ad alcuna condizione di pubblicazione, come ha affermato la Corte nella sentenza 29 ottobre 1975 1. Non essendo richiesta la pubblicazione per un'assunzione eccezionale del genere, occorre ammettere, a fortiori, che, se vi è pubblicazione, questa può limitarsi ad indicazioni come quelle riportate nell'avviso di vacanza di cui è causa e che il limite d'età può essere fissato successivamente secondo le valutazioni del comitato di selezione.
paragrafo 5
Nella replica, il ricorrente sostiene in un primo mezzo che dall'art. dell'allegato III dello Statuto si desume che qualora sia posto un limite d'età, ne deve necessariamente essere fatta menzione nell'avviso di vacanza e che la mancata osservanza di questa norma costituisce una trasgressione di detto articolo. Esso basa la sua tesi sulla sentenza della Corte 22 marzo 1972 (causa 78/71, Race. 1972, pag. 163).
paragrafo 6
Nel secondo mezzo, il ricorrente assume che il rigetto della sua candidatura costituisce una violazione dell'art. 5, 1o comma, dell'allegato III dello Statuto, ripetendo quanto ha affermato nel ricorso e rifacendosi alla giurisprudenza della Corte su questo punto.
paragrafo 7
Stando così le cose, il convenuto avrebbe dovuto rinnovare la procedura di assunzione in corso e ritirare l'avviso di vacanza originale sostituendolo con un avviso corretto. Pertanto, il rigetto della sua candidatura costituisce una violazione dell'art. 5, 1o comma, dell'allegato III dello Statuto.
paragrafo 8
Nel terzo mezzo, il ricorrente sostiene che il posto vacante non era idoneo a consentire all'autorità che ha il potere di nomina di applicare l'art. 29, n. 2, dello Statuto, in quanto l'avviso di vacanza non indicava che il posto dichiarato vacante richiedeva particolari qualificazioni, né che poteva essere applicata la procedura dell'art. 29, n. 2.
paragrafo 9
Si potrebbe ricorrere a questo articolo solo se l'avviso di posto vacante o comunque un atto successivamente pubblicato ne avesse prevista l'eventualità. Peraltro, il convenuto non ha giustificato né le ragioni per le quali il posto richiedeva particolari competenze, né che esistesse una situazione eccezionale. Ora, tale giustificazione è necessaria per consentire il controllo giudiziario della legittimità di una decisione del genere, tanto più che l'esistenza di particolari competenze è una condizione normativa per l'applicazione dell'art. 29, n. 2, dello Statuto. Questa riguarda infatti casi eccezionali «nei quali vuoi la tecnicità, vuoi la peculiarità dell'impiego fanno sì che vi possono aspirare solo un numero limitato di persone altamente specializzate, con conoscenze ed esperienza poco comuni». Tuttavia, le mansioni descritte nell'avviso di posto vacante non rientrano in tale categoria, come dimostrano la sentenza 26 maggio 1971 (cause 45-49/70, Bode/Commissione, Race. 1971, pag. 465) e le conclusioni dell'avvocato generale nell'ambito della stessa causa.
paragrafo 10
Il convenuto replica solo in via subordinata ai suddetti mezzi. Per quanto riguarda la trasgressione dell'art. 29, n. 2, dello Statuto, nella controreplica, esso afferma che nella fattispecie sussistono le condizioni necessarie per ricorrere alla procedura eccezionale di assunzione di cui a detto articolo. Si tratta di un posto in un nuovo Stato membro con una particolare sensibilità ai problemi europei ed è quindi un compito delicato quello di instaurare e poi di potenziare i contatti con la stampa e gli altri mezzi d'informazione greci e di divulgare informazioni sulle attività del Parlamento europeo in ambienti specializzati, quali, per esempio, le università ed i sindacati. Un compito del genere va svolto rispettanto l'equilibrio politico e le particolarità settoriali del paese, cosa che richiede un'eccezionale attitudine ai contatti con interlocutori molto diversi, nonché una conoscenza ed un'esperienza approfondite degli ambienti politici in Grecia. Occorre pertanto che il titolare del posto possieda, oltre le qualità richieste normalmente, competenze particolari come una lunga e provata esperienza in materia di giornalismo nonché di relazioni pubbliche e ciò rende evidenti i motivi del requisito di un limite minimo d'età. Anche l'attenta lettura dell'avviso di posto vacante lascia apparire il carattere particolare delle competenze richieste.
paragrafo 11
Inoltre, sono stati osservati tutti i requisiti di forma, sono state anche sfruttate tutte le altre possibilità di coprire il posto, la procedura di concorso generale era esclusa e la procedura di cui è causa è stata instaurata solo in seguito al parere favorevole della commissione paritetica.
paragrafo 12
Quanto alla trasgressione dello spirito dell'art. 27 dello Statuto, il ricorso all'art. 29, n. 2, non è subordinato ad alcuna condizione di pubblicazione. Di conseguenza, lo Statuto non prevede che l'avviso di vacanza indichi che può venir applicato il suddetto articolo ed una menzione del genere non è stata riconosciuta necessaria dalla surricordata giurisprudenza della Corte.
paragrafo 13
Stando così le cose, l'applicazione della procedura speciale d'assunzione di cui all'art. 29, n. 2, dello Statuto è «ben precisata e sufficientemente motivata, giustificata obiettivamente e assolutamente corretta rispetto alle condizioni di forma richieste» ed il mezzo addotto dal ricorrente è ingiustificato ed infondato in fatto ed in diritto.
paragrafo 14
Quanto all'asserita violazione degli artt. 1, lett. g), e 5, 1o comma, dell'allegato III dello Statuto, nell'ambito della procedura dell'art. 29, n. 2, non possono venir applicate le disposizioni dell'allegato III che disciplina la procedura di concorso; anche se potessero essere applicate sussisterebbero dubbi sulľobbligo di menzionare nel bando di concorso l'eventuale limite d'età. In base alla formulazione della suddetta disposizione ed in particolare alla presenza del termine «eventualmente», è facoltativo indicare il limite d'età, come si desume dalle conclusioni dell'avvocato generale Roemer nella causa 78/71 (Costacurta, Race. 1972, pag. 170). Pertanto, a fortiori, in casi come quello di causa, in cui non vanno applicate le disposizioni dell'allegato III, non era necessario indicare il limite d'età nel bando di concorso. Di conseguenza, il mezzo del ricorrente è infondato in diritto. Le stesse considerazioni valgono per il mezzo tratto dall'art. 5, 1o comma, dell'allegato III.
paragrafo 15
Sui quesiti posti dalla Corte
paragrafo 16
Al primo quesito, cioè se i posti vacanti oggetto di assunzione in base all'art. 29, n. 2, dello Statuto siano sistematicamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale o nella stampa d'informazione generale, il Consiglio ha risposto che, salvo alcune eccezioni, tali posti non sono mai stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale o nella stampa. La Commissione risponde che i posti presso di essa vacanti non sono, dinorma, affatto pubblicati. Il Parlamento europeo risponde di non pubblicarle sistematicamente, ma che nella maggior parte dei casi, le assunzioni vengono pubblicate a seconda delle necessità concrete dei posti da coprire.
paragrafo 17
Al secondo quesito,. cioè se le informazioni pubblicate facciano cenno del fatto che si tratta di un'assunzione a norma dell'art. 29, n. 2, il Consiglio ed il Parlamento danno risposta negativa.
paragrafo 18
Al terzo quesito, se cioè le informazioni pubblicate precisino i limiti d'età eventualmente richiesti, il Consiglio risponde affermativamente, mentre il Parlamento europeo dà risposta negativa.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Il ricorrente, con l'avv. J. M. Tavernier, ed il Parlamento europeo, rappresentato dall'aw. A. Bonn e dal sig. M. Peter, hanno svolto difese orali all'udienza del 3 febbraio 1983.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 17 marzo 1983.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 1o dicembre 1981, il sig. Constantin Verras, addetto stampa presso l'Ambasciata di Grecia in Bruxelles, ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione 7 agosto 1981 con cui il comitato di selezione del Parlamento europeo rifiutava di prendere in considerazione la sua candidatura al posto di capo divisione di lingua greca presso la Direzione generale delle informazioni e delle relazioni pubbliche del Parlamento europeo, responsabile dell'ufficio informazioni di Atene, nonché all'annullamento della nomina del titolare prescelto con effetto dal 1o gennaio 1982.
punto 2
Con avviso di posto vacante pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 giugno 1981, il Parlamento rendeva nota la sua intenzione di assumere un capo divisione di lingua greca responsabile dell'ufficio informazioni di Atene.
punto 3
In tale avviso di vacanza figurava la descrizione dettagliata delle mansioni del suddetto capo divisione nonché dei requisiti richiesti per il posto vacante; va osservato che non era indicato il fondamento giuridico della procedura prescelta e che non vi era fissato alcun limite d'età.
punto 4
Nella riunione costitutiva, il comitato di selezione fissava i criteri per la selezione dei candidati e decideva in particolare che i candidati dovevano avere «età compresa fra i 35 ed i 50 anni (essere nati cioè fra il 1o agosto 1931 ed il 1o agosto 1946)».
punto 5
II ricorrente, nato il 15 aprile 1947, presentava la propria candidatura insieme a 145 altri interessati. Tenuto conto del limite d'età fissato, il presidente del comitato di selezione, con lettera 7 agosto 1981, lo informava che la sua candidatura non era stata ammessa.
punto 6
Essendo stato respinto il suo reclamo contro tale decisione, proposto a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
punto 7
A sostegno, esso deduce tre mezzi relativi, il primo alla trasgressione dell'art. 5, 1° comma, dell'allegato III dello Statuto, in quanto il comitato di selezione avrebbe aggiunto il requisito dell'età a quelli fissati dall'avviso di posto vacante; il secondo alla trasgressione dell'art. 1, n. 1, lett. g), dell'allegato III dello Statuto, poiché il limite d'età non era indicato nell'avviso di vacanza emesso dall'amministrazione del Parlamento quale condizione dell'eventuale ammissione; il terzo alla trasgressione dell'art. 29, n. 2, dello Statuto, in quanto non sono stati indicati i presupposti sostanziali per l'applicazione di questo articolo.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità del secondo e del terzo mezzo

punto 8
II Parlamento assume che il secondo ed il terzo mezzo, dedotti per la prima volta nella replica, vanno considerati mezzi nuovi e non possono quindi essere esaminati dalla Corte.
punto 9
L'art. 42, § 2, del regolamento di procedura della Corte vieta la deduzione di mezzi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta. Tuttavia, nella sentenza 30 settembre 1982 (Amylum/Consiglio, 108/81, non ancora pubblicata) la Corte ha osservato che il mezzo che costituisca «un'estensione di un mezzo precedentemente dedotto», direttamente o implicitamente, nell'atto introduttivo del giudizio va considerato ricevibile.
punto 10
Va rilevato che il secondo mezzo ha una stretta connessione col primo, relativo alla trasgressione dell'art. 5, 1° comma, dell'allegato III dello Statuto, dedotto nel ricorso; stando così le cose, il secondo mezzo deve ritenersi ricevibile in quanto fa implicitamente parte del primo mezzo.
punto 11
Quanto al terzo mezzo, esso compare per la prima volta nella replica non essendo la trasgressione dell'art. 29, n. 2, dello Statuto, sulla quale esso si basa, né menzionata, né implicitamente contenuta nel ricorso.
punto 12
II mezzo è pertanto completamente nuovo e quindi irricevibile.

SENTENZA › In diritto › Nel merito

punto 13
A sostegno dei due primi mezzi, il ricorrente deduce che la decisione contestata non poteva essere basata sul criterio del limite d'età poiché tale criterio, non nominato nell'avviso di vacanza, sarebbe stato aggiunto a posteriori dal comitato di selezione che avrebbe in tal modo arbitrariamente modificato le condizioni d'ammissione al posto da coprire.
punto 14
Il Parlamento oppone che le richiamate disposizioni dell'allegato III dello Statuto, relative al bando di concorso, non si possono applicare poiché si tratta nella fattispecie della procedura di assunzione eccezionale di cui all'art. 29, n. 2, e non di quella dell'art. 29, n. 1, dello Statuto. Detto articolo non definirebbe e non preciserebbe la procedura speciale che autorizza e lascerebbe all'Autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo 1ΆΡΝ) la scelta dei mezzi più idonei per coprire il posto vacante. Stando così le cose, la procedura seguita non sarebbe stata subordinata ad alcun obbligo di previa pubblicazione né di tutti, né di parte dei criteri cui attenersi.
punto 15
Dal fascicolo si desume che la procedura di assunzione seguita nella fattispecie è effettivamente la procedura di selezione prevista dall'art. 29, n. 2, e non quella del concorso, contemplata dagli artt. 27 o 29, n. 1, e disciplinata dall'allegato III dello Statuto. La Corte non ha motivo di sindacare il diritto del Parlamento di seguire, nella fattispecie, la procedura prescelta.
punto 16
Nell'ambito di questa procedura speciale, l'APN non deve attenersi alle disposizioni dell'allegato III dello Statuto relative al bando di concorso. Pertanto, essa può valersi, durante la procedura, di criteri non stabiliti dall'avviso di posto vacante, senza che tali criteri debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Lo stesso vale per il comitato di selezione al quale l'APN ha delegato il suo diritto di scelta.
punto 17
Inoltre, quanto all'argomento del ricorrente secondo cui l'APN sarebbe obbligata ad osservare tutte le disposizioni dell'allegato III relative al concorso, poiché si è ampiamente basata su tali disposizioni nel seguire la procedura speciale dell'art. 29, n. 2, dello Statuto, va osservato che l'argomento non è valido nella fattispecie soprattutto perché nell'ambito di questa procedura non vige l'obbligo di osservare le norme del concorso e perché il fatto che l'APN si sia richiamata ad una parte di tali norme non può in alcun caso costituire un obbligo per la stessa.
punto 18
Ciò vale in particolare per l'obbligo di indicare l'eventuale limite d'età nell'avviso di vacanza. Di conseguenza, l'APN non era obbligata ad indicare espressamente tale condizione nell'avviso di posto vacante. Essa non era neppure obbligata a fissare direttamente il limite d'età, ma aveva il diritto di delegare il relativo potere al comitato di selezione.
punto 19
Ne consegue che i due mezzi sono infondati e che il ricorso va respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 20
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma del § 3, 2° comma, dello stesso articolo, la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che riconosce superflue o defatigatorie.
punto 21
Va osservato che il presente ricorso è derivato dal fatto che il Parlamento non ha indicato, nel bando di concorso, che esso seguiva nella fattispecie la procedura speciale di assunzione di cui all'art. 29, n. 2, dello Statuto.
punto 22
Così facendo, esso ha provocato un errore comprensibile del ricorrente e gli ha inutilmente causato le spese del ricorso; esso va pertanto condannato a rimborsare al ricorrente le spese di causa.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1° Il ricorso è respinto. 2° Il Parlamento è condannato alle spese, ivi comprese quelle sostenute dal ricorrente.

Firme

Pescatore Due Bahlmann Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 19 maggio 1983. Per il cancelliere H. A. Rühi amministratore principale Il presidente della Seconda Sezione P. Pescatore

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