Sez. 5, Sentenza n. 6544 del 09/03/1988 Ud. (dep. 31/05/1988) Rv. 178513 - 01
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - CARATTERE DELIBATIVO - OBBLIGO DI CONTENERLA NEI LIMITI IN CUI IL GIUDICE RITIENE GIÀ RAGGIUNTA LA PROVA - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - CARATTERE DELIBATIVO - OBBLIGO DI CONTENERLA NEI LIMITI IN CUI IL GIUDICE RITIENE GIÀ RAGGIUNTA LA PROVA - ESCLUSIONE.*
Il carattere meramente delibativo della provvisionale in Sede penale esclude che rispetto ad essa possa trovare applicazione il disposto dell'art. 278 cod. proc. civ. secondo cui essa deve essere contenuta nei limiti in cui il giudice ritiene già raggiunta la prova, ciò perché l'assegnazione della provvisionale ex art. 489 cod. proc. pen. non acquista efficacia di giudicato in Sede civile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)