Sez. 4, Sentenza n. 15070 del 15/06/1989 Ud. (dep. 04/11/1989) Rv. 182435 - 01
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - NATURA MERAMENTE DELIBATIVA DEL PROVVEDIMENTO - EFFICACIA DI GIUDICATO IN SEDE CIVILE - INSUSSISTENZA - OBBLIGO DI DETTAGLIATA MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - NATURA MERAMENTE DELIBATIVA DEL PROVVEDIMENTO - EFFICACIA DI GIUDICATO IN SEDE CIVILE - INSUSSISTENZA - OBBLIGO DI DETTAGLIATA MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Il provvedimento con cui l'imputato viene condannato al pagamento, in favore della parte civile costituita, di una somma di denaro a titolo di provvisionale è sottratto alle regole dell'art. 278 cod. proc. civ. - il quale prescrive che la provvisionale sia contenuta nei limiti della quantità per la quale il giudice ritiene già raggiunta la prova - ed ha natura meramente delibativa. Esso non acquista efficacia di giudicato in Sede civile ed, avendo l'imputato ed il responsabile civile la più ampia possibilità di difesa nel giudizio di liquidazione definitiva del danno, non abbisogna neppure di specifica e dettagliata motivazione ed è insuscettibile di Sindacato in Sede di legittimità, quanto alla misura della somma assegnata. (Conf mass n 101480; (Conf mass n 104030; (Conf mass n 169487; (Conf mass n 178513; (Conf mass n 180631; (Conf mass n 180838).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)