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Sez. 1, Sentenza n. 7251 del 04/08/1994 (Rv. 487652 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE | Somme corrisposte al contribuente - Ritenute operate - Certificazione - Obbligo di imposta di tempestiva trasmissione - I.R.P.E.F. - Duplicazione a carico del contribuente - Detrazione alla fonte non tempestivamente documentata - Importo - Obbligo del sostituto di rimborso al contribuente - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487652-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE

L'inosservanza dell'obbligo del sostituto d'imposta di trasmettere tempestivamente la certificazione attestante l'ammontare delle ritenute operate sulle somme corrisposte al contribuente non fa venir meno il diritto di questo ultimo a provare la reale entità della base imponibile, evitando la conseguente duplicazione a suo carico dell'I.R.P.E.F. già trattenuta alla fonte del sostituto d'imposta, il quale, perciò, non può essere tenuto, per il comportamento meramente omissivo del contribuente, a rimborsargli l'importo della detrazione alla fonte non tempestivamente documentata.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)