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Sez. 5 - , Sentenza n. 14138 del 07/06/2017 (Rv. 644424 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Scomputo ritenuta acconto - Omessa esibizione del certificato da parte del sostituto di imposta - Prova con mezzi equipollenti da parte del sostituito - Preclusione- Esclusione.
Stato
decisa il 2017-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644424-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 22, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)