diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4676 del 09/03/2015 (Rv. 634811 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE | Applicazione dello "ius superveniens" in sede di legittimità - Condizioni - Conseguenze - Mancata impugnazione - "Reformatio in peius" - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634811-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE

Il combinato disposto dei commi 5 e 7 dell'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è applicabile, quale "ius superveniens", anche d'ufficio, in sede di legittimità, purché non comporti la "reformatio in peius" della pronuncia impugnata, in quanto, in forza del principio dispositivo (art. 112 cod. proc. civ.) e di quello dell'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.), la decisione non può essere più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza gravata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto alla lavoratrice un risarcimento danni superiore alle 12 mensilità che le sarebbero spettate in applicazione dell'art. 32, commi 5 e 7, della legge n. 183 del 2010).

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)