Sez. 1, Sentenza n. 5442 del 18/03/2016 (Rv. 639016 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Art. 5 bis, comma 7 bis, del d.l. n. 333 del 1992 - Applicazione in primo grado - Impugnazione ad opera dei soli danneggianti. - Conseguenze - Declaratoria d'illegittimità costituzionale di quella norma - Criteri più favorevoli al privato - Applicabilità in appello - Esclusione - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di occupazione espropriativa, ove il danno sia stato liquidato, in primo grado, ex art. 5 bis, comma 7 bis, del d.l. n. 333 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 359 del 1992, l'impugnazione di tale capo della decisione ad opera soltanto delle parti ritenute responsabili dell'illecito e condannate al risarcimento, e non anche del privato danneggiato, produce un effetto preclusivo che, pur se non costituisce giudicato, impedisce comunque, in ossequio al divieto di riforma "in pejus" in pregiudizio delle controparti, l'applicazione dei criteri più favorevoli di commisurazione del suddetto risarcimento conseguenti alla pronuncia della Corte costituzionale n. 349 del 2007.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)