Sez. L, Sentenza n. 6512 del 11/12/1984 (Rv. 438086 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO OLTRE IL DECIMO GIORNO ANTECEDENTE L'UDIENZA DI DISCUSSIONE - TARDIVITÀ - EFFETTI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO OLTRE IL DECIMO GIORNO ANTECEDENTE L'UDIENZA DI DISCUSSIONE - TARDIVITÀ - EFFETTI.*
Nel rito del lavoro, la Costituzione del convenuto avvenuta oltre il decimo giorno antecedente l'udienza di discussione, e cioè oltre il termine stabilito dall'art. 416 (nuovo testo) cod. proc. civ., pur non essendo nulla, né inammissibile, deve essere considerata tardiva ai sensi dell'art. 293 dello stesso codice e comporta che il convenuto medesimo deve accettare il processo nello stato in cui si trova, ferma restando, quindi, la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. (V 3084/83, mass n 427987; (Conf 1158/82, mass n 419040).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)