Sez. L, Sentenza n. 4345 del 01/07/1986 (Rv. 447110 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO OLTRE IL DECIMO GIORNO ANTERIORE ALLA PRIMA UDIENZA - COSTITUZIONE TARDIVA DEL CONTUMACE - CONFIGURABILITÀ - PROPOSIZIONE DI ECCEZIONI RILEVABILI D'UFFICIO - DECADENZA - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO OLTRE IL DECIMO GIORNO ANTERIORE ALLA PRIMA UDIENZA - COSTITUZIONE TARDIVA DEL CONTUMACE - CONFIGURABILITÀ - PROPOSIZIONE DI ECCEZIONI RILEVABILI D'UFFICIO - DECADENZA - LIMITI.*
Nel processo del lavoro, la Costituzione del convenuto avvenuta oltre il decimo giorno anteriore alla prima udienza, e cioè oltre il termine imposto dall'art. 416 cod. proc. civ., va considerata come Costituzione tardiva del contumace (possibile sino all'esaurimento della discussione), sicché, fermo restando il potere-dovere del giudice di accertare la fondatezza in fatto e in diritto della pretesa dell'attore, il convenuto decade, in tale ipotesi, dalla possibilità di proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; peraltro, siffatta decadenza non si estende alle contestazioni, difese ed eccezioni improprie, proposte anche tardivamente dalla parte legittimata a contraddire, le quali non sono soggette all'indicata preclusione prevista per il giudizio di primo grado, né a quella ex art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., relativa al giudizio di appello. (V 6512/84, mass n 438086; (V 2875/83, mass n 427797).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)