Sez. L, Sentenza n. 12001 del 27/11/1997 (Rv. 510504 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Disciplina ex art. 7 st. lav. - Applicabilità ai dirigenti in senso stretto - Estensione ai cosiddetti "pseudodirigenti" - Esclusione - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
L'inapplicabilità dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori in caso di licenziamento di dirigenti d'azienda va limitata ai dirigenti in senso stretto che sono al vertice dell'organizzazione aziendale, e non anche ai cosiddetti "pseudodirigenti", per i quali trovano applicazione le garanzie previste dal secondo e terzo comma della stessa norma, derivando dalla loro inosservanza gli stessi effetti stabiliti per l'ipotesi di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)