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Sez. L, Sentenza n. 12001 del 27/11/1997 (Rv. 510504 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Disciplina ex art. 7 st. lav. - Applicabilità ai dirigenti in senso stretto - Estensione ai cosiddetti "pseudodirigenti" - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510504-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

L'inapplicabilità dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori in caso di licenziamento di dirigenti d'azienda va limitata ai dirigenti in senso stretto che sono al vertice dell'organizzazione aziendale, e non anche ai cosiddetti "pseudodirigenti", per i quali trovano applicazione le garanzie previste dal secondo e terzo comma della stessa norma, derivando dalla loro inosservanza gli stessi effetti stabiliti per l'ipotesi di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)