Sez. L, Sentenza n. 1641 del 15/02/1995 (Rv. 490455 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Di dirigente - Procedura garantistica ex art. 7 st. lavoratori - Applicabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
La procedura garantistica relativa alla contestazione degli addebiti prima della intimazione di un licenziamento disciplinare, prevista dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, trova applicazione anche nei confronti dei dirigenti, dovendo le disposizioni di tale articolo essere interpretate, in funzione di un adeguamento della normativa ai principi dettati dalla Costituzione, tenendo presente la "ratio" della dichiarazione di illegittimità costituzionale compiuta dalla Corte costituzionale con la sentenza 25 luglio 1989 n. 427 (relativa all'applicabilità dell'art. 7 ai dipendenti di imprese con meno di sedici dipendenti) con la quale si è affermato che principi di civiltà giuridica ed esigenze di parità di trattamento garantite dall'art. 3 Cost. richiedono l'applicazione al licenziamento disciplinare, massima delle sanzioni disciplinari, le garanzie previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970, e considerando altresì l'affermazione, contenuta nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale 1 luglio 1992 n. 309, che il potere di recesso nei confronti del dirigente è limitato dall'esigenza che per i licenziamenti disciplinari siano osservate le garanzie procedimentali.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)