Sez. 1, Sentenza n. 4462 del 05/05/1999 (Rv. 526011 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Disciplina della legge n. 898 del 1970 - Matrimoni celebrati anteriormente, anche se concordatari - Applicabilità .
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE
Le disposizioni della legge n. 898 del 1970 sui casi di scioglimento del matrimonio spiegano i propri effetti anche in relazione ai matrimoni precedentemente celebrati, anche se concordatari, in qualunque tempo contratti, in applicazione del principio della immediata operatività dello "ius superveniens" sui rapporti non esauriti, senza che ciò importi l'efficacia retroattiva di tale normativa, essendo questa destinata soltanto a regolare gli effetti del rapporto matrimoniale in corso, senza incidere sul fatto generatore di esso.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)