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Sez. 1, Sentenza n. 1965 del 01/06/1976 (Rv. 380775 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONI CONCORDATARI CELEBRATI ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N 898 DEL 1970 - DISCIPLINA DETTATA DA QUESTA LEGGE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380775-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONI CONCORDATARI CELEBRATI ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N 898 DEL 1970 - DISCIPLINA DETTATA DA QUESTA LEGGE - APPLICABILITA.*

Il principio dell'irretroattivita delle leggi, non esclude che una sopravvenuta legge possa essere applicata ai fatti, agli status, ed alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorche conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore. Ne consegue che la legge 1 dicembre 1970 n 898 e applicabile anche ai matrimoni concordatari celebrati prima della sua entrata in vigore, in quanto la disciplina di essa dettata non attiene all'atto costitutivo del matrimonio o alla sua disciplina, ne incide sulla sua validita, ma riguarda soltanto gli effetti del matrimonio quale regolato dal codice civile.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)