diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1887 del 05/07/1973 (Rv. 364936 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONDOMINO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - LEGITTIMAZIONE DEL NUOVO CONDOMINO - COMUNICAZIONE AL CONDOMINIO DELL'ATTO DI ALIENAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364936-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONDOMINO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - LEGITTIMAZIONE DEL NUOVO CONDOMINO - COMUNICAZIONE AL CONDOMINIO DELL'ATTO DI ALIENAZIONE - NECESSITA.*

La comunicazione al condominio del mutamento del titolare della proprieta di unita immobiliari dell'edificio rimane affidata alla mera iniziativa tanto dello stesso acquirente quanto dell'alienante; con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui tale comunicazione non venga effettuata e finche tale iniziativa non si verifichi, titolare dei diritti e degli obblighi relativi alla posizione di condomino, nei confronti del condominio, resta l'alienante. (V 2484/72; 1750/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1103, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)