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Sez. 2, Sentenza n. 1176 del 18/02/1980 (Rv. 404661 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONDOMINO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - LEGITTIMAZIONE DEL NUOVO CONDOMINO - PRESUPPOSTO.*
Stato
decisa il 1980-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404661-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONDOMINO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - LEGITTIMAZIONE DEL NUOVO CONDOMINO - PRESUPPOSTO.*

L'acquirente di un appartamento di un edificio condominiale non puo pretendere di essere considerato tale dal condominio ed impugnare una deliberazione condominiale per non essere stato invitato a partecipare all'assemblea finche non abbia notificato - o, almeno, comunicato - l'avvenuto passaggio di proprieta. (V 1946/78, mass n 391309; (V 2093/73, mass n 365271; (V 1887/73, mass n 364936; (V 1750/64, mass n 302507).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)