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Sez. L, Sentenza n. 16852 del 10/11/2003 (Rv. 568009 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Computo - Indennità corrisposte ai trasfertisti - Accertamento della natura retributiva e conseguente computabilità ai fini del calcolo delle competenze indirette - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in sede di sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568009-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ

Ai fini del computo dell'indennità di fine rapporto (e di altre competenze indirette), l'accertamento, da parte del giudice del merito, della natura retributiva dell'indennità corrisposta ai cosiddetti "trasfertisti" in relazione alle modalità della prestazione abitualmente fuori sede, in quanto espressione di un apprezzamento di fatto, è sottratta al sindacato di legittimità in assenza di vizi giuridici e logici. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato l'esistenza di un'indennità fissa aggiunta al rimborso spese, computandola ai fini delle competenze indirette, indennità distinta dal rimborso spese, previsto dall'art. 27 della contrattazione collettiva dei metalmeccanici, e dall'indennità alternativa al rimborso spese, prevista dalla normativa aziendale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)