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Sez. L, Sentenza n. 28162 del 20/12/2005 (Rv. 588588 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Trasfertisti cosiddetti abituali - Scelta (contrattualmente prevista) tra rimborso spese e indennità di trasferta - Opzione per l'indennità di trasferta - Natura retributiva della stessa - Conseguenze - Inserimento nella base di calcolo del TFR e degli istituti indiretti - Fattispecie relativa al CCNL dell'industria metalmeccanica privata.
Stato
decisa il 2005-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588588-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE

In riferimento ai lavoratori subordinati destinati a svolgere sistematicamente e professionalmente la propria attività quasi interamente al di fuori dalla sede sociale (cosiddetti "trasfertisti abituali"), il carattere retributivo o meno dell'indennità di trasferta è sottratto alla autonomia negoziale delle parti e deve essere valutato oggettivamente. In particolare, ove il contratto collettivo (nella specie, CCNL della industria metalmeccanica privata)consenta al lavoratore di scegliere tra l'indennità di trasferta ed il rimborso spese, qualora questi abbia scelto, perché più favorevole, la corresponsione dell'indennità di trasferta, questa svolge anche una funzione retributiva, e deve conseguentemente essere inserita nella base di calcolo dell'indennità di fine rapporto (e delle altre competenze indirette).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)