Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 22 gennaio 1980, causa 30/79
Epigrafe
Nel procedimento 30/79,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesverwaltungsgericht nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Land Berlino, in persona del «Senator für Gesundheit und Umweltschutz» (Ministro regionale per la sanità e la tutela dell'ambiente),
convenuto e ricorrente in cassazione,
e
Firma Wigei, Wild-Geflügel-Eier-Import GmbH & Co. KG, Monaco,
attrice e resistente in cassazione,
domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 71/118 (GU n. L 55, pag. 23), relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe e A. Touffait, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, G. Bosco e O. Due, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Il provvedimento di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
punto 1
L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni di volatili è disciplinata dal regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777 (GU n. L 282, pag 77). L'art. 11, n. 2, di questo regolamento stabilisce che:
«Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento e deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, sono vietate:
la riscossione di dazi doganali o tasse di effetto equivalente,
l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente.
...»
D'altra parte, l'art. 15 della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 71/118, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 55, pag. 23) recita:
«Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie relative ad importazioni di carni fresche di volatili da cortile in provenienza dai paesi terzi, gli Stati membri applicano a tali importazioni disposizioni almeno equivalenti a quelle risultanti dalla presente direttiva.»
punto 2
Nel 1976, la ditta Wigei, attrice nella causa principale e resistente in cassazione (in prosieguo, l'attrice nella causa principale) importava a Berlino (Ovest) dall'Ungheria varie partite di carni di volatili da cortile surgelate (tiefgefrorenes Geflügel). In occasione di queste importazioni, l'amministrazione competente del Land di Berlino, convenuto nella causa principale e ricorrente in cassazione (qui di seguito, il convenuto nella causa principale) effettuava i controlli sanitari previsti dalla legislazione tedesca vigente, e cioè la legge sanitaria sulle carni di volatili da cortile (Geflügelfleischhygienegesetz) del 12 luglio 1973 (BGBl. I, pag. 776) e riscuoteva DM 7636,60 a titolo di diritti di controllo sanitario sulle importazioni dai paesi terzi, ai sensi della suddetta legge e dei relativi regolamenti d'attuazione, ed in particolare del decreto tedesco 24 luglio 1973, relativo ai diritti sugli atti compiuti in esecuzione della legge sanitaria sulle carni di volatili da cortile («Gebührenverordnung — Geflügelfleischhygiene») (BGBl. I, pag. 897).
L'attrice nella causa principale, ritenendo che questi diritti costituissero tasse d'effetto equivalente a diritti doganali, vietate dall'art. 11, n. 2, del regolamento n. 2777/75, proponeva reclamo contro la riscossione di detti diritti.
D'altra parte, il convenuto nella causa principale, pur non contestando che si trattasse di tasse d'effetto equivalente a dazi doganali, sosteneva che la riscossione di dette tasse si giustificava con l'applicazione dell'art. 15 della direttiva n. 71/118. Detta norma costituiva secondo esso una «deroga decisa dal Con-siglio» ai sensi dell'art. 11, n. 2, del regolamento n. 2777/75 al divieto di riscuotere tasse d'effetto equivalente sull'importazione dai paesi terzi delle merci in questione.
La lite veniva portata dinanzi al Verwaltungsgericht di Berlino il quale, con pronunzia 26 aprile 1977, accoglieva la domanda della ditta Wigei, indi giungeva «per saltum» («Sprungrevision») dinanzi al Bundesverwaltungsgericht.
punto 3
Questo giudice, ritenendo che la controversia sollevasse questioni d'interpretazione del diritto comunitario, con ordinanza 1o dicembre 1978 chiedeva alla Corte di giustizia di pronunziarsi sulla seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 15 della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 71/118/CEE (GU n. L 55, pag. 23) permetta di riscuotere diritti destinati a coprire il costo dei controlli sanitari alla frontiera sulle carni fresche di volatili da cortile provenienti da paesi terzi (controlli intesi ad accertare se le varie partite siano accompagnate dalle indicazioni e dalle certificazioni prescritte e se, in base ai campioni prelevati, le carni da importare risultino idonee al consumo) qualora, a norma del diritto dello Stato membro in questione, l'importazione di queste carni sia permessa solo a condizione che, nel paese esportatore, siano state rispettate tutte le norme sanitarie la cui osservanza da parte del paese speditore è imposta, negli scambi intracomunitari, dalla direttiva sopra citata, e nel caso in cui il paese terzo considerato riscuota, a questo titolo, diritti in base alla propria legislazione. Se abbia rilievo l'importo dei diritti riscossi nel paese terzo.»
punto 4
Ī paragrafi 18 e 19 della legge sanitaria sulle carni di volatili da cortile («Geflügelfleischhygienegesetz»), del 12 luglio 1973, contengono, fra l'altro, le seguenti norme che assumono rilevanza ai fini della presente controversia.
Paragrafo 18
«(1) Le carni di volatili fresche possono venire importate da paesi terzi solamente alle seguenti condizioni:
1 — che i volatili siano macellati in mattatoi destinati all'esportazione e che le carni fresche di volatili siano state ivi ottenute, immagazzinate, imballate o preparate e che questi mattatoi, come pure gli impianti di congelamento e di refrigerazione situati al di fuori di detti mattatoi, nei quali dette carni fresche di volatili vengono immagazzinate, siano autorizzati dal ministro federale e citati nel ”Bundesanzeiger”;
2 — che i volatili, come pure le carcasse e i sottoprodotti della macellazione, siano stati sottoposti al controllo prescritto al paragrafo 19, 3o comma, n. 1, lett. b), e che la loro carne sia stata riconosciuta sana e contrassegnata come tale;
3 — che le condizioni della macel-lazione, dell'ottenimento della carne, del sezionamento, della refrigerazione, del magazzinaggio, dell'imballaggio e della preparazione, come pure dei mezzi di trasporto e di carico, corrispondano alle esigenze minime prescritte dal paragrafo 19, 3o comma, n. 1, lett. e);
4 — e che la spedizione sia scor-tata dal certificato sanitario prescritto dal paragrafo 19, 3o comma, n. 2.
(2) ...»
Il paragrafo 19 recita:
«(1) L'autorizzazione [da parte del ministro federale] e la citazione [nel Bundesanzeiger] dei mattatoi destinati all'esportazione, degli impianti di congelamento e di refrigerazione situati al di fuori dei detti mattatoi ai sensi del paragrafo 18, 2o comma, n. 1, e delle imprese di lavorazione delle carni per l'esportazione ai sensi del paragrafo 18, 2o comma, n. 2, presuppongono che la suprema autorità sanitaria del paese speditore
abbia autorizzato questi impianti;
abbia garantito il loro costante controllo;
ed abbia attribuito ai mattatoi destinati all'esportazione e alle imprese di lavorazione delle carni per l'esportazione un numero di controllo sanitario per l'esportazione di carni di volatili fresche o preparate nell'ambito di applicazione della presente legge.
(2) Il riconoscimento delle imprese ai sensi del 1o comma e il mantenimento di questo riconoscimento possono venire subordinati al fatto che queste imprese vengano controllate da veterinari di ciò incaricati dal ministro federale.»
Il paragrafo 19 (3) attribuisce al ministro federale il potere di stabilire, con decreto, i requisiti minimi di polizia sanitaria. A questo proposito, questo paragrafo dispone:
«I requisiti minimi non possono essere inferiori a quelli stabiliti dalle legge o secondo la legge per il commercio nazionale e per quello intracomunitario di carni fresche di volatili.»
Ai sensi del paragrafo 19, 3o comma, ò stato adottato il decreto 24 luglio 1973 (BGBl. I, pag. 873), che stabilisce i requisiti minimi in materia di igiene, richiesti alle imprese tedesche di macellazione e di condizionamento delle carni di volatili da cortile destinate alla vendita in territorio nazionale o agli scambi intracomunitari, e alle imprese di macellazione localizzate nei paesi terzi, che esportano i propri prodotti nella Repubblica federale di Germania. Queste norme, contenute in allegati in materia di macellazione, di sezionamento e di magazzinaggio delle carni di volatili, corrispondono sostanzialmente ai criteri della direttiva n. 71/118. Il paragrafo 24 del Geflügelfleischhygienegesetz prevede l'ispezione sistematica delle carni fresche di volatili al momento dell'importazione nella Repubblica federale. Le modalità di questa sono determinate dal decreto tedesco 24 luglio 1973 sui controlli sanitari ufficiali dei volatili da cortile macellati e delle carni di volatili da cortile (BGBl. I, pag. 882). Questa ispezione comprende il controllo dell'osservanza delle formalità prescritte (certificato e bollatura) e dello stato della merce. Infine, il decreto tedesco 24 luglio 1973, relativo ai diritti sugli atti compiuti in esecuzione della legge sanitaria sulle carni di volatili da cortile (BGBl. I, pag. 897), definisce i criteri per la riscossione di detti diritti ai fini dell'applicazione delle norme sopra menzionate.
punto 5
L'ordinanza di rinvio è pervenuta alla Corte il 23 febbraio 1979. Ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE, sono state presentate osservazioni scritte dall'attrice nella causa principale, rappresentata a questi effetti dal suo legale, aw. Festge; dal Governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato a questi effetti dal suo agente sig. Martin Seidel, e dalla commissione delle Comunità europee, rappresentata a questi effetti dal sig. Manfred Beschel, membro del suo servizio legale, in qualità di agente.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › A — Osservazioni dell'attrice nella causa principale (Wigei) › — Sulla compatibilità dei diritti controversi con il diritto comunitario
paragrafo 1
Secondo l'attrice nella causa principale, i diritti oggetto della controversia costituiscono tasse d'effetto equivalente a dazi doganali poiché non costituiscono il corrispettivo di un servizio prestato all'importatore ed inoltre non fanno parte di un sistema generale di tributi interni, che si applichi sistematicamente ai prodotti nazionali ed a quelli importati secondo gli stessi criteri e nella stessa fase della distribuzione. Infatti, all'epoca delle importazioni di cui trattasi (1976), la legislazione tedesca in materia sanitaria non aveva ancora imposto diritti interni a questi paragonabili; infatti, il Geflügelfleischhygienegesetz, modificato il 25 gennaio 1976, era entrato in vigore, per quanto concerne il commercio interno, solamente il 1o gennaio 1977.
paragrafo 2
Poiché i diritti oggetto della controversia erano in linea generale vietati, resta da vedere se essi non siano giustificati da un'eventuale norma derogatoria, basata sull'art. 11, n. 2, del regolamento n. 2777/75. L'attrice nella causa principale ritiene che l'art. 15 della direttiva n. 71/118 non abbia questo contenuto. Esaminando la sentenza della Corte di giustizia 28 giugno 1978 (causa 70/77, Simmenthal, Racc. pag. 1453), che ha interpretato l'art. 9 della direttiva 26 giugno 1964, n. 64/443 (GU 1964, pag. 1977) nel senso che questo costituisce una deroga al divieto di tasse d'effetto equivalente stabilito dall'art. 20, n. 2, del regolamento 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148, pag. 24), l'attrice ritiene che questa interpretazione non possa essere estesa senz'altro all'art. 15 della direttiva n. 71/118, in modo da considerarla una deroga al divieto di tasse d'effetto equivalente stabilita dall'art. 11, n. 2, del regolamento n. 2777/75. Infatti:
paragrafo 3
1. Mentre la direttiva del Consiglio 12 dicembre 1972, n. 72/462, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 302, pag. 28), contiene norme riguardanti l'ammontare dei costi dell'ispezione degli animali, la direttiva 71/118 non ne contiene. L'art. 15 della direttiva n. 71/118 e, in particolare, la proposizione «almeno equivalenti a quelle risultanti dalla presente direttiva» dev'essere dunque interpretato nel senso che esso riguarda unicamente le norme sanitarie dei vari Stati membri, ma non i costi delle operazioni relative.
2. Se l'art. 15 della direttiva contenesse la pretesa «deroga», ci si troverebbe di fronte ad una violazione dell'art. 11, n. 2, del regolamento n. 2777/75. In effetti, poiché qualunque eccezione al divieto di riscuotere tasse d'effetto equivalente a diritti doganali deve essere decisa con la procedura comunitaria di cui all'art. 11, n. 2, l'attrice nella causa principale osserva che le norme nazionali non soddisfano queste condizioni. Giacché eventuali deroghe al divieto possono avere conseguenze sui diritti dei singoli, l'interpretazione estensiva dell'art. 15 della direttiva n. 71/118 è contraria al principio della certezza del diritto.
3. Un'applicazione della legislazione nazionale sui diritti sanitari che trovasse la sua giustificazione nella direttiva 71/118 avrebbe la conseguenza di discriminare gli scambi con i pacsi terzi rispetto a quelli intracomunitari. Infatti, le condizioni stabilite ai paragrafi 18 e scgg. del Gefltìgclfleischhygienegesetz del 1973 per gli scambi con i paesi terzi, combinate con quelle stabilite dalla direttiva n. 71/118, provocano il rincaro delle carni di volatili da cortile importate da paesi terzi.
paragrafo 4
Detta applicazione comporta inoltre la discriminazione degli importatori di certi Stati membri rispetto a quelli di altri Stati membri, in quanto la riscossione di diritti sanitari non è prevista in tutti gli Stati membri o non ha lo stesso ammontare ovunque. Questa disparità di oneri viola il divieto di discriminazione, mentre è proprio questo che l'art. 11, n. 2, del regolamento n. 2777/75 vuole evitare.
paragrafo 5
Secondo l'attrice nella causa principale, la questione pregiudiziale va, di conseguenza, risolta come segue:
paragrafo 6
«L'art. 15 della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 71/118 CEE (GU n. L 55, pag. 23) non permette di riscuotere diritti destinati a coprire il costo dei controlli sanitari alla frontiera delle carni fresche di volatili da cortile provenienti da paesi terzi.
E, in via subordinata:
Qualora, a norma del diritto dello Stato membro in questione, l'importazione di queste carni sia permessa solo a condizione che, nel paese esportatore, siano state rispettate tutte le norme sanitarie la cui osservanza da parte del paese speditore è imposta, negli scambi intracomunitari, dalla direttiva n. 71/118/CEEe nel caso in cui il paese terzo considerato riscuota a questo titolo diritti in base alla propria legislazione, l'art. 15 della direttiva sopra citata non permette di riscuotere diritti destinati a coprire il costo di siffatti controlli, intesi ad accertare se le partite siano accompagnate dalle indicazioni e dalle certificazioni prescritte e se, in base ai campioni prelevati, le carni da importare risultino idonee al consumo. Sotto questo profilo, l'importo dei diritti riscossi nel paese terzo non ha alcun rilievo.»
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › B — Osservazioni del Governo tedesco › — Sulla compatibilità dei diritti controversi con il diritto comunitario
paragrafo 1
Secondo il Governo tedesco, i diritti controversi non violano l'art. 11, n. 2, del regolamento n. 2777/75, in quanto rientrano nel sistema generale di tributi interni, applicati sistematicamente a tutte le merci — nazionali ed importate — secondo gli stessi criteri e nella stessa fase della distribuzione. Nonostante che il sistema dei diritti che si applica alle carni di volatili di produzione nazionale e quello che si applica alle carni di produzione straniera non coincidano totalmente, essi sono tuttavia sostanzialmente equivalenti.
paragrafo 2
In via subordinata, il Governo tedesco ritiene che i diritti oggetto della controversia ricadano nell'ambito della deroga stabilita dall'art. 11, n. 2, del regolamento n. 2777/75. Infatti, il principio dell'equivalenza, stabilito dall'art. 15 della direttiva n. 71/118, implica che la riscossione dei diritti sanitari è imposta dal diritto comunitario, nella misura in cui i controlli all'importazione risultino necessari per realizzare, per le carni importate dai paesi terzi, condizioni equivalenti di controllo veterinario. L'art. 15 non stabilisce unicamente l'obbligo del controllo, ma anche l'obbligo di riscuotere diritti destinati a coprire il costo di siffatte operazioni. Il Governo tedesco, invocando la sentenza Simmenthal, sopra citata, sostiene che la riscossione di diritti sanitari è inevitabile, dato che, in caso contrario, le carni di volatili provenienti da paesi terzi sarebbero assoggettate ad un onere inferiore a quello delle carni di volatili provenienti dal commercio intracomunitario.
paragrafo 3
Il Governo tedesco ammette che la riscossione di diritti sanitari deve rispettare il principio confermato dalla Corte nella sentenza in causa 70/77, Simmenthal, secondo la quale i diritti sanitari non possono superare il costo effettivo delle operazioni di controllo; il decreto tedesco 24 luglio 1973, sui diritti sanitari (Gebührenverordnung), sopra citato, soddisfa questa condizione.
paragrafo 4
Affrontando poi la questione, sollevata dal giudice a quo, del se, per stabilire l'ammontare dei diritti sanitari, ciascuno Stato membro debba tenere conto dell'ammontare dei diritti già riscossi nel paese terzo esportatore, il Governo tedesco ritiene che i diritti dovuti nel paese d'origine non debbano essere presi in considerazione. Il fatto che i diritti sanitari, di conseguenza, gravino maggiormente le carni di volatili importate dai paesi terzi rispetto a quelle importate dagli Stati membri non solleva alcuna obiezione dal punto di vista del diritto comunitario, in quanto detto diritto non contempla l'obbligo di tener conto, negli scambi con i paesi terzi, dei diritti sanitari riscossi nel paese d'origine. Infatti, l'art. 15 della direttiva n. 71/118, stabilendo che le norme da applicarsi al commercio con i paesi terzi debbano essere almeno equivalenti, non esclude che gli Stati membri adottino norme più severe per le importazioni da paesi terzi.
paragrafo 5
Il Governo della Repubblica federale di Germania propone, di conseguenza, di risolvere la prima parte della questione in modo affermativo, nel senso che l'art. 15 della direttiva n. 71/118 permette di riscuotere diritti destinati a coprire il costo dei controlli effettuati sulle carni fresche di volatili importate da paesi terzi, per un ammontare almeno pari a quello dei controlli all'esportazione effettuati negli scambi intracomunitari, e ciò anche qualora siano stati già percepiti dei diritti a questo titolo da parte del paese terzo, conformemente al diritto di questo, senza che sia necessario tener conto dell'ammontare dei diritti già riscossi in questo paese terzo.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › C — Osservazioni della Commissione › — Sulla compatibilità dei diritti controversi con il diritto comunitario
paragrafo 1
Secondo la Commissione, i diritti oggetto della controversia corrispondono ai criteri elaborati dalla Corte di giustizia per definire le tasse d'effetto equivalente. Poiché, però, l'art. 11, n. 2, del regolamento n. 2777/75 prevede la possibilità di deroghe, bisogna esaminare se l'art. 15 della direttiva n. 71/118 implichi una tale deroga. Analizzando la sentenza della Corte in causa 70/77, Simmenthal, già citata, la Commissione ritiene che questo articolo permetta agli Stati membri, da una parte, di assoggettare le merci provenienti dai paesi terzi ad un sistema di controlli almeno altrettanto severo di quello adottato per le merci corrispondenti provenienti-dagli altri Stati membri, e, dall'altra, di riscuotere diritti destinati a coprire il costo di siffatti controlli.
paragrafo 2
Secondo la Commissione, ciò che il Bundesverwaltungsgericht vuole sapere è se l'art. 15 della direttiva n. 71/118 contenga altresì una deroga al divieto di riscuotere tasse d'effetto equivalente a favore dei diritti riscossi per controlli sistematici all'importazione delle merci provenienti da paesi terzi, qualora:
paragrafo 3
1. A norma del diritto dello Stato membro in questione, l'importazione di carni fresche di volatili sia permessa solo a condizione che, nel paese esportatore, siano state rispettate tutte le norme sanitarie che si applicano per gli scambi intracomunitari, e che ciò sia stato confermato dall'ufficio competente del paese speditore.
2. Il paese speditore riscuota diritti per l'esecuzione dei controlli necessari a questo fine.
paragrafo 4
ad 1) Dato che l'art. 15 della direttiva n. 71/118 non stabilisce le modalità da adottare per il controllo all'importazione da paesi terzi, gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare detti controlli come meglio credono. Secondo la Commissione, possono aversi regimi nazionali di due tipi:
paragrafo 5
a) lo Stato membro si limita a verificare, nell'ambito del controllo all'importazione, la conformità con le norme sanitarie;
b) lo Stato membro importatore impone allo Stato speditore di rispettare determinate norme sanitarie ed autorizza l'importazione solamente dopo che un'ispezione supplementare all'atto dell'importazione ha permesso di confermare che sono state rispettate le norme stabilite (sistema misto).
paragrafo 6
Quest'ultimo sistema, adottato dal legislatore tedesco, non dà luogo ad alcuna obiezione nell'attuale fase di sviluppo del diritto comunitario. Le norme tedesche mirano a garantire il rispetto delle condizioni minime stabilite dal diritto comunitario. D'altra parte, l'art. 15 della direttiva n. 71/118 permette agli Stati membri di assoggettare le carni di volatili importate da paesi terzi ad un sistema di controllo più rigoroso di quello stabilito dalla stessa direttiva per i prodotti comunitari. Infatti, l'obbligo imposto unilateralmente ad un paese terzo di rispettare certe norme sanitarie minime non può essere assimilato al sistema di controlli di polizia sanitaria istituito dalla direttiva n. 71/118, che crea una procedura comunitaria.
paragrafo 7
ad 2) La Commissione distingue fra i due sistemi nazionali di controllo sopra descritti :
paragrafo 8
a) uno Stato membro, se si limita a procedere al controllo all'importazione, ha il diritto di riscuotere a questo titolo un diritto, che non deve superare l'importo degli oneri sostenuti. La riserva di non discriminazione, contenuta nell'art. 15 della direttiva n. 71/118 vale, secondo la sentenza della Corte in causa 70/77, Simmenthai, sopra citata, non solamente per i controlli, bensì anche per i diritti riscossi in occasione di questi;
b) se, invece, uno Stato membro sposta una parte dei controlli nel luogo di macellazione e subordina l'autorizzazione dell'importazione all'effettuazione di certi controlli nel paese terzo, questo Stato membro non può più riscuotere un diritto per questa parte del controllo, dato che questa operazione non comporta per lui alcun costo, Tuttavia, il diritto comuni-tario non ha l'effetto di negare in modo assoluto allo Stato membro importatore la facoltà di riscuotere diritti destinati a coprire il costo di quella parte dei provvedimenti di polizia sanitaria che esso ha mantenuto nell'ambito della propria responsabilità.
paragrafo 9
Pronunziandosi sulla questione del se lo Stato membro interessato debba tenere conto, nello stabilire l'ammontare dei diritti di controllo sanitario, di quello dei diritti riscossi nel paese terzo speditore, la Commissione distingue fra due ipotesi:
paragrafo 10
a) I diritti riscossi nel paese esportatore per l'effettuazione delle ispezioni prescritte non violano il principio della corrispondenza ai costi effettivamente sostenuti. In questo caso, l'importatore paga i diritti riscossi nel paese terzo, come pure i diritti per il controllo all'importazione. Una disciplina siffatta dei diritti sanitari è ammessa, in quanto l'art. 15 della direttiva n. 71/118 lascia agli Stati membri la facoltà di assoggettare le importazioni provenienti dai paesi terzi a controlli più severi di quelli applicati alle merci comunitarie e di riscuotere a tale titolo un diritto destinato a coprire il costo di questa operazione.
b) Tutt'al più, potrebbero sorgere problemi nel caso in cui, per ipotesi, lo Stato speditore riscuotesse diritti il cui importo fosse superiore a quello delle spese sostenute. In tal caso, ci si potrebbe domandare se lo Stato membro importatore non debba, per Compensare quest'onere supplementare, diminuire l'importo dei diritti da esso riscossi di una quota pari alla differenza fra i diritti riscossi per il controllo nel paese terzo e le spese effettivamente sostenute. A prescindere dal fatto che questa situazione non corrisponde assolutamente alla realtà economica, la Commissione ritiene che la soluzione della questione sopra esposta debba essere negativa, da Una parte per il fatto che gli Stati membri non dispongono di informazioni sufficienti a proposito dei costi sostenuti nel paese terzo e, dall'altra, in quanto sarebbe necessario procedere all'adeguamento permanente di questi dati in seguito ad eventuali modifiche.
paragrafo 11
In base alle considerazioni esposte, la Commissione propone di risolvere come segue la questione sollevata dal Bundesverwaltungsgericht:
paragrafo 12
«L'art. 15 della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 71/118, permette agli Stati membri di riscuotere diritti destinati a coprire il costo dei controlli sanitari alla frontiera sulle carni fresche di volatili da cortile provenienti da paesi terzi, anche qualora, a norma del diritto dello Stato membro in questione, l'importazione di queste carni sia permessa solamente a condizione che nel paese esportatore siano state rispettate tutte le norme sanitarie la cui osservanza da parte del paese speditore è imposta, per gli scambi intracomunitari, dalla direttiva sopra citata, e che il paese terzo considerato riscuota, a questo titolo, diritti in base alla propria legislazione. L'importo dei diritti riscossi nel paese terzo non ha rilievo a questo proposito.»
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
La ricorrente nella causa principale, rappresentata dall'avv. B. Festge, il Governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal dott. M. Seidel, Ministerialrat presso il ministero federale dell'economia a Bonn, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio agente doit. M. Beschel, hanno svolto osservazioni orali all' udienza del 7 novembre 1979.
paragrafo 2
Le parli si sono dichiarale concordi nel constatare che le carni surgelate vanno considerate carni fresche di volatili ai fini dell'applicazione del regolamento n. 2777/75.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentalo le sue conclusioni nell'udienza del 27 novembre 1979.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 1o dicembre 1978, pervenuta nella cancelleria della Corte il 23 febbraio 1979, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 15 della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 71/118 (GU n. L 55, pag. 23) relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
punto 2
Il tenore di detta questione pregiudiziale è il seguente: «se l'art. 15 della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 71/118/CEE (GU n. L 55, pag. 23) permetta di riscuotere diritti destinati a coprire il costo dei controlli sanitari alla frontiera sulle carni fresche di volatili da cortile provenienti da paesi terzi (controlli intesi ad accertare se le varie partite siano accompagnate dalle indicazioni e dalle certificazioni prescritte e se, in base ai campioni prelevati, le carni da importare risultino idonee al consumo) qualora, a norma del diritto dello Stato membro in questione, l'importazione di queste carni sia permessa solo a condizione che, nei paese esportatore, siano state rispettate tutte le norme sanitarie la cui osservanza da parte del paese speditore è imposta, negli scambi intracomunitari, dalla direttiva sopra citata, e nel caso in cui il paese terzo considerato riscuota, a questo titolo, diritti in base alla propria legislazione. Se abbia rilievo l'importo dei diritti riscossi nel paese terzo».
punto 3
Detta questione è stata sollevata nel corso di una controversia tra l'amministrazione del Land Berlino e un'impresa che, avendo importato a Berlino Ovest, durante il 1976, varie partite di carni fresche di volatili dall'Ungheria, si vedeva ingiungere il pagamento, ai sensi della «Gebührenverordnung — Geflügelfleischhygiene» (decreto tedesco relativo ai diritti sugli atti compiuti per l'applicazione della legge sanitaria sulle carni di volatili da cortile), di diritti di controllo sanitario per i controlli ai quali dette carni erano state assoggettate, ai sensi della legge sanitaria tedesca sulle carni di volatili da cortile (Geflügelfleischhygienegesetz, del 12 luglio 1973 — BGBl I, pag. 776), all'atto dell'importazione.
L'impresa in questione faceva opposizione al provvedimento, asserendo che i diritti dei quali le si chiedeva il pagamento costituivano tasse di effetto equivalente a dazi doganali, e come tali erano vietati dall'art. 11, n. 2, del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU n. L 282, pag. 77), che ha sostituito, dal 1o novembre 1975, l'art. 11, n. 2, del regolamento n. 123/67 (GU pag. 2301).
Ai sensi del citato art. 11, n. 2, secondo il testo in vigore al momento delle importazioni di cui trattasi, «salvo disposizioni contrarie del presente regolamento e deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, sono vietati:
la riscossione di dazi doganali o tasse di effetto equivalente,
l'applicazione di restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.
...»
punto 4
A questa tesi, l'amministrazione opponeva, in un primo momento, che, nel caso dei diritti di controllo sanitario, la nozione di tassa di effetto equivalente a un dazio doganale va valutata diversamente a seconda che si tratti di importazioni da paesi terzi o di scambi intracomunitari.
punto 5
Il Bundesverwaltungsgericht, dopo aver constatato che i diritti controversi sono effettivamente tasse di effetto equivalente a dazi doganali ai sensi dell'art. 9 del Trattato CEE e dell'art. 11, n. 2, dei regolamenti nn. 123/67 e 2777/75 (già richiamati), osserva che quest'ultima norma contempla la possibilità di una deroga al divieto da essa sancito. Alla luce della sentenza di questa Corte 28 giugno 1978 (causa 70/77, Simmentbal, Racc. pag. 1453), in cui è stato affermato che l'art. 9 della direttiva 26 giugno 1964, n. 64/433, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU pag. 2012), contiene una deroga al divieto di riscuotere diritti di controllo sanitario nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato di cui trattasi, il giudice nazionale ha sollevato la questione del se anche l'art. 15 della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 71/118, contempli una deroga siffatta. Ai sensi di questa norma, «fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie relative alle importazioni di carni fresche di volatili da cortile in provenienza da paesi terzi, gli Stati applicano a tali importazioni disposizioni almeno equivalenti a quelle risultanti dalla presente direttiva». Il Bundesverwaltungsgericht, pur affermando che non vi sono dubbi sulla portata della deroga stabilita dal citato art. 15, ha ritenuto cionondimeno necessario, onde chiarire la situazione giuridica, sollevare la detta questione.
punto 6
L'art. 11, n. 2, dei regolamenti nn. 123/67 e 2777/75 vieta effettivamente la riscossione, negli scambi con i paesi terzi di carni fresche di volatili, di diritti doganali diversi da quelli indicati nella tariffa doganale comune e di tasse nazionali di effetto equivalente, ma questo divieto fa salve sia le eventuali disposizioni contrarie contenute in questi stessi regolamenti — che, per quanto concerne diritti controversi, non esistono — sia un'eventuale deroga decisa dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata.
punto 7
L'art. 15 della direttiva 15 febbraio 1971, n. 71/118, al quale fa riferimento il giudice nazionale, costituisce effettivamente una deroga, ai sensi dell'art. 11, n. 2, dei regolamenti nn. 123/67 e 2777/75, al divieto, imposto agli Stati membri, di riscuotere tasse di effetto equivalente a dazi doganali. Questa norma è infatti formulata in modo analogo all'art. 9 della direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, n. 64/433, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU pag. 2012), e dal testo delle due norme si evince chiaramente che esse hanno contenuto identico.
punto 8
Con sentenza 28 giugno 1978 (causa n. 70/77, Simmenthal, citata in precedenza), la Corte ha accertato che l'art. 9 ha lo scopo specifico di sancire, in via provvisoria, in attesa dell'attuazione del sistema comunitario di controlli sanitari relativo alle importazioni di carni fresche dai paesi terzi, un principio da applicare ai regimi nazionali rimasti in vigore. Al fine di impedire che detti regimi nazionali risultino meno rigidi e meno onerosi del regime di controlli contemplato dalla citata direttiva negli scambi intracomunitari, il che comporterebbe distorsioni della concorrenza, l'art. 9 della direttiva n. 64/433 stabilisce che i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi non dovrebbero essere più favorevoli di quelli che, ai sensi della direttiva stessa, disciplinano gli scambi intracomunitari. La Corte ha precisato che questo principio è inteso a garantire che gli operatori economici i quali mettono sul mercato carni fresche di origine comunitaria non siano sfavoriti rispetto ai loro concorrenti i quali importano carni da paesi terzi, e che esso riguarda perciò non solo i controlli in quanto tali, ma anche i diritti riscossi in occasione dei controlli stessi.
punto 9
Le analogie fra la formulazione dell'art. 15 della direttiva n. 71/118 e quella dell'art. 9 della direttiva n. 64/433 inducono a ritenere che l'art. 15 della direttiva n. 71/118 stabilisca, quanto alla facoltà degli Stati membri di riscuotere diritti di controllo sanitario, una deroga della stessa portata dell'art. 9 della direttiva n. 64/433.
punto 10
Ne consegue che il divieto di riscuotere tasse di effetto equivalente a dazi doganali, sancito dall'art. 11, n. 2, dei regolamenti nn. 123/67 e 2777/75, non può essere invocato per impedire agli Stati membri di riscuotere alle frontiere esterne della Comunità diritti per controlli sanitari da essi effettuati sulle carni fresche di volatili da cortile importate dai paesi terzi.
punto 11
L'assenza, nella direttiva n. 71/118, dell'espressa menzione della facoltà di riscuotere diritti di controllo sanitario sugli scambi intracomunitari non ha rilevanza a questo proposito. La Corte ha infatti già avuto occasione di affermare nella sentenza 25 gennaio 1977 (causa 46/76, Bauhuis, Race. pag. 5 che gli oneri pecuniari di carattere nazionale riscossi in ragione di controlli sanitari imposti da una norma comunitaria — come, nel caso di specie, la direttiva n. 71/118 (carni di volatili da cortile) — aventi carattere uniforme e da effettuarsi obbligatoriamente, prima della spedizione, nello Stato membro esportatore, non costituiscono tasse di effetto equivalente a dazi doganali, sicché possono venire imposti dagli Stati membri, purché il loro importo non ecceda il costo effettivo del controllo in ragione del quale sono riscossi. L'esistenza di questi oneri pecuniari giustifica a sua volta la riscossione di diritti di controllo sanitario alle frontiere esterne della Comunità, onde rispettare l'obbligo, imposto agli Stati membri dall'art. 15 della direttiva n. 71/118, di applicare alle importazioni dai paesi terzi disposizioni «almeno equivalenti» a quelle che la direttiva stessa stabilisce per gli scambi intracomunitari delle medesime merci.
punto 12
Il giudice nazionale cui sia stata sottoposta una controversia in materia di diritti di controllo sanitario riscossi da uno Stato membro all'atto dell'importazione in tale Stato membro di carni fresche di volatili dai paesi terzi è pertanto tenuto a stabilire un confronto fra questi diritti e gli oneri pecuniari di carattere interno riscossi dallo Stato stesso in ragione dei controlli interni contemplati dalla direttiva n. 71/118 per gli scambi intracomunitari. Pur non essendo necessario che gli oneri pecuniari rientranti nelle due categorie siano esattamente uguali, in quanto l'art. 15 della direttiva n. 71/118 richiede unicamente che gli oneri pecuniari riscossi alle frontiere esterne siano «almeno equivalenti» a quelli stabiliti dalla direttiva stessa per gli scambi intracomunitari, ed in quanto non è escluso che i controlli alle frontiere esterne della Comunità risultino più onerosi di quelli effettuati nello Stato membro prima della spedizione, occorre tuttavia osservare che, se i controlli sanitari alle frontiere esterne della Comunità fossero manifestamente sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti, ovvero se i diritti eccedessero manifestamente il costo dei controlli, ci si troverebbe fuori dell'ambito di applicazione della deroga autorizzata dall'art. 11, n. 2, dei suddetti regolamenti nn. 123/67 e 2777/75.
punto 13
Dalla lettera della questione pregiudiziale e dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio risulta che il Bundesverwaltungsgericht chiede che la Corte si pronunzi del pari sulla questione del se la deroga stabilita dall'art. 15 della direttiva n. 71/118 possa venire invocata nello Stato membro di cui trattasi per giustificare la riscossione di diritti di controllo sanitario qualora: (1) la legislazione di detto Stato membro subordini l'importazione delle carni di volatili da cortile all'osservanza, nel paese terzo esportatore, di un insieme di norme sanitarie di livello equilavente a quelle imposte, dalle direttive comunitarie, negli scambi tra gli Stati membri, ed in particolare a controlli prima della spedizione, e (2) tali controlli diano luogo nel paese terzo esportatore alla riscossione di oneri pecuniari.
punto 14
Nella fase attuale del diritto comunitario, controlli sanitari di carattere sistematico, come quelli descritti nella questione pregiudiziale, e i diritti riscossi in ragione di essi, non danno adito ad obiezioni, neppure nel caso in cui i primi siano più rigorosi ed i secondi più onerosi di quelli disposti, per gli scambi intracomunitari, in attuazione della direttiva n. 71/118. Si evince infatti dalla stessa lettera dell'art. 15 della direttiva n. 71/118 che questa norma ammette controlli alle frontiere esterne più rigorosi di quelli stabiliti dalla direttiva per gli scambi intracomunitari. D'altronde, il diritto comunitario non impone agli Stati membri di dar prova, verso i paesi terzi, della stessa fiducia che, in conformità con la direttiva n. 71/118, deve caratterizzare i rapporti fra gli Stati membri, fiducia che permette di abolire i controlli sistematici negli scambi fra gli Stati membri.
punto 15
Queste stesse considerazioni inducono a ritenere che la circostanza che diritti di controllo sanitario siano stati riscossi nel paese terzo esportatore è in linea di massima irrilevante ai fini dell'entità dei diritti di controllo sanitario riscossi dagli Stati membri alle frontiere esterne della Comunità. Il solo limite posto alla natura di questi controlli ed all'entità di questi diritti è quello indicato in precedenza; la deroga stabilita dall'art. 15 della direttiva n. 71/118 non comprende, cioè, controlli eccessivi, inutilmente rigorosi, né diritti sproporzionati rispetto al costo dei controlli, anche se gli Stati membri dispongono, in proposito, di un adeguato potere discrezionale.
punto 16
La questione proposta dal Bundesverwaltungsgericht va pertanto risolta nel senso che l'art. 15 della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 71/118, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, autorizza uno Stato membro a riscuotere un diritto destinato a coprire il costo dell'ispezione all'importazione dai paesi terzi delle carni fresche di volatili da cortile, anche se il diritto di tale Stato membro consente l'importazione solo a condizione che nel paese terzo esportatore siano state osservate norme di polizia sanitaria di livello equivalente a quelle che la direttiva n. 71/118 impone per gli scambi tra Stati membri e anche se tali controlli danno già luogo nel paese terzo esportatore alla riscossione di diritti. La circostanza che diritti di controllo sanitario siano stati riscossi nel paese terzo esportatore è in linea di massima irrilevante ai fini dell'entità dei diritti di controllo sanitario riscossi dagli Stati membri alle frontiere esterne della Comunità. Questi controlli possono essere sistematici ed avere lo scopo di accertare se le partite importate siano munite delle indicazioni necessarie e se, in base ai campioni prelevati, le carni di volatili da cortile presentate all'importazione risultino atte al consumo. Va tuttavia precisato che, se i controlli sanitari alle frontiere esterne della Comunità fossero manifestamente sproporzionati rispetto allo scopo perseguito ovvero se i diritti eccedessero manifestamente il costo dei controlli, ci si troverebbe fuori del campo d'applicazione della deroga autorizzata dall'art. 11, n. 2, del regolamento comune dei mercati nel settore del pollame.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 17
Le spese sostenute dal Governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 1o dicembre 1978, iscritta nel registro della Corte di giustizia il 23 febbraio 1979, dichiara:
1o L'art. 15 della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 71/118, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile autorizza gli Stati membri a riscuotere diritti destinati a coprire il costo dell'ispezione all'importazione dai paesi terzi delle carni fresche di volatili da cortile, anche se l'ordinamento dello Stato membro interessato consente l'importazione solo a condizione che nel paese terzo esportatore siano state osservate norme di polizia sanitaria di livello equivalente a quelle che la direttiva n. 71/118 impone per gli scambi fra Stati membri e anche se tali controlli danno già luogo nel paese terzo esportatore alla riscossione di diritti.
2o La circostanza che diritti di controllo sanitario siano stati riscossi nel paese terzo esportatore è in linea di massima irrilevante ai fini dell'entità dei diritti di controllo sanitario riscossi dagli Stati membri alle frontiere esterne della Comunità. Questi controlli possono essere sistematici ed avere lo scopo di accertare se le partite importate siano munite delle indicazioni necessarie e se, in base ai campioni prelevati, le carni di volatili da cortile presentate all'importazione risultino atte al consumo.
3o Se i controlli sanitari alle frontiere esterne della Comunità fossero manifestamente sproporzionati rispetto allo scopo perseguito ovvero se i diritti eccedessero manifestamente il costo dei controlli, ci si troverebbe fuori del campo d'applicazione della deroga autorizzata dall'art. 11, n. 2, del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame.
Firme
Kutscher
O'Keeffe
Touffait
Mertens de Wilmars
Pescatore
Bosco
Due
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 22 gennaio 1980.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher