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Sez. 5, Sentenza n. 23327 del 02/04/2004 Ud. (dep. 19/05/2004) Rv. 228869 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | Aggiunte successive alla formazione di un atto pubblico - Mera correzione - Punibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228869-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE

Le modifiche o le aggiunte in un atto pubblico, dopo che è stato regolarmente e definitivamente formato, integrano un falso punibile anche quando il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale del documento; tuttavia ai fini della punibilità occorre che le aggiunte successive non si identifichino in mere correzioni o integrazioni che, lungi dal modificare l'elemento contenutistico dell'atto, già formalmente perfetto, siano invece dirette a completamento essenziale del relativo procedimento di formazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non punibili le addizioni apportate, in assenza delle parti, dal notaio ad un contratto di compravendita immobiliare, che si siano tradotte nella correzione dell'errore materiale ovvero nella espressa indicazione dell'errore medesimo, che, lungi dall'alterare la genuinità dell'atto, lo abbiano confermato nella finalità probatoria del negozio voluto e concluso dalle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)