Sez. 5, Sentenza n. 9840 del 16/01/2013 Ud. (dep. 01/03/2013) Rv. 255224 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | Notaio che in un contratto di compravendita immobiliare sovrapponga a quello originario un diverso numero del foglio di mappale - Integrazione del delitto di falsità materiale in atto pubblico.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE
In tema di falsità documentale, le modifiche o le aggiunte in un atto pubblico, dopo che è stato regolarmente e definitivamente formato, integrano un falso punibile anche quando il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale del documento. Ai fini della punibilità occorre, tuttavia, che le aggiunte successive non si identifichino in mere correzioni di errori materiali o integrazioni che, lungi dal modificare l'elemento contenutistico dell'atto, già formalmente perfetto, siano invece dirette a completamento essenziale del relativo procedimento di formazione; pertanto, è punibile la condotta del notaio che, nell'esercizio delle sue funzioni, modifichi, in un atto di compravendita immobiliare, mediante abrasione e sovrascrittura, il numero di foglio del mappale, in quanto detta modifica, traducendosi in un mutamento dell'oggetto del contratto, non costituisce un mero errore materiale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)