Sez. 3, Sentenza n. 15435 del 20/06/2013 (Rv. 626877 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - LIBERAZIONE DEI BENI DELLE IPOTECHE (PURGAZIONE) | Obbligo del creditore di prestare il proprio consenso alla cancellazione - Natura contrattuale - Sussistenza - Conseguenze - Giudizio risarcitorio promosso dal debitore per omessa cancellazione - Onere della prova del danno - Debitore - Sussistenza - Fondamento.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - LIBERAZIONE DEI BENI DELLE IPOTECHE (PURGAZIONE)
In materia di cancellazione delle ipoteche, l'obbligazione del creditore di prestare il proprio consenso, una volta che il debito sia estinto, riveste natura contrattuale; ne consegue che nel giudizio promosso dal debitore per il risarcimento del danno conseguente all'omessa cancellazione di un'ipoteca, spetta al debitore medesimo dare la prova di avere subito un danno, posto che il creditore non è obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione, e gravando, per converso, l'adempimento dell'obbligo al consenso su chiunque ne abbia interesse, e a maggior ragione sul proprietario dell'immobile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1200, Cod. Civ. art. 2282, Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2821, Cod. Civ. art. 2835
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)