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Sez. 3, Sentenza n. 10893 del 01/10/1999 (Rv. 530411 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - LIBERAZIONE DEI BENI DELLE IPOTECHE (PURGAZIONE) | Pagamento del debito - Obblighi gravanti sul creditore soddisfatto - Prestazione del consenso alla cancellazione dell'iscrizione - Sussistenza - Trasmissione del consenso così prestato al debitore - Sussistenza - Richiesta di cancellazione a sua iniziativa - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530411-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - LIBERAZIONE DEI BENI DELLE IPOTECHE (PURGAZIONE)

A seguito del pagamento del debito a garanzia del quale sia stata in precedenza iscritta ipoteca, il creditore soddisfatto è tenuto, ai sensi dell'art. 1200 cod. civ., a prestare il proprio consenso, nelle forme prescritte dalla legge (artt. 2882 comma secondo, 2821 e 2835 cod. civ.), alla cancellazione dell'iscrizione (dovendo, in caso contrario, rispondere dei danni subiti dal proprietario del bene), e deve altresì attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore (onde questi possa allegarlo all'istanza di cancellazione da rivolgere al conservatore), ma non è anche obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione (gravando, per converso, tale onere su chiunque vi abbia interesse e pertanto, in primo luogo, sul proprietario dell'immobile assoggettato al vincolo reale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1200, Cod. Civ. art. 2882, Cod. Civ. art. 2884 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2821, Cod. Civ. art. 2835

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)