Sez. 3, Sentenza n. 7262 del 07/04/2005 (Rv. 582092 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Estranei a quelli indicati negli artt. 360, 362 cod. proc. civ. e 111 Cost. - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Rigetto - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Quando i motivi esposti nel ricorso per cassazione non rientrano tra quelli indicati nell'art. 360 cod. proc. civ. (o art. 362 stesso codice o art. 111 Cost.) ovvero sono per una qualsiasi ragione insuscettibili di dare ingresso al sindacato di legittimità sulle ragioni poste a fondamento della decisione, la S.C. pronuncia il rigetto del ricorso - come si desume dall'art. 375 cod. proc. civ. - dovendo comunque procedere ad un esame del contenuto dello stesso, e non ne dichiara invece l'inammissibilità, la quale presuppone l'inosservanza di norme che regolano l'introduzione del processo davanti alla corte, precludendo l'esame dei motivi del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)