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Sez. 3, Sentenza n. 3999 del 05/04/1995 (Rv. 491642 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Estranei a quelli indicati negli artt. 360, 362 cod. proc. civ. e sull'art. 111 della Cost. - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Rigetto del ricorso - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491642-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Quando i motivi esposti nel ricorso per cassazione non rientrano tra quelli indicati nell'art. 360 cod. proc. civ. (o art. 362 stesso codice o art. 111 Cost.) ovvero sono per una qualsiasi ragione insuscettibili di dare ingresso al sindacato di legittimità sulle ragioni poste a fondamento della decisione, la Corte di Cassazione pronuncia il rigetto del ricorso - come si desume dall'art. 375 cod. proc. civ. - dovendo comunque procedere ad un esame del contenuto dello stesso, e non ne dichiara invece l'inammissibilità, la quale presuppone l'inosservanza di norme che regolano l'introduzione del processo davanti alla corte, il che preclude la presa in considerazione dei motivi del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)