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Sez. 1, Sentenza n. 8978 del 03/12/1987 (Rv. 456282 - 01)

TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE - VALORE DEL PRECEDENTE TRASFERIMENTO - DETERMINAZIONE IN APPLICAZIONE DI CONDONO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456282-01

TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE - VALORE DEL PRECEDENTE TRASFERIMENTO - DETERMINAZIONE IN APPLICAZIONE DI CONDONO - RILEVANZA.*

Il principio secondo cui, al fine dell'individuazione dello incremento imponibile con l'INVIM, deve essere assunto come parametro iniziale relativo al precedente acquisto, agli effetti dell'art. 6 secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, anche il valore determinato in modo automatico in base a norme dettate per la definizione delle controversie tributarie (condono fiscale) non trova deroga nell'ipotesi in cui tale definizione sia avvenuta in relazione al valore determinato con i coefficienti di cui alla legge 20 ottobre 1954 n. 1044, non essendo questa fattispecie riconducibile nella previsione preclusiva del terzo comma dello stesso art. 6 del d.P.R. n. 643 del 1972, atteso che a seguito della domanda di condono perde rilievo l'automatismo della stima e diventa necessario titolo di riferimento la definizione per condono. (Conf 4453/86, mass n 447207, Cass; (Conf 1771/86, mass n 445090).*

Riferimenti normativi: Legge 20/10/1954 num. 1044 CORTE COST., Legge 27/05/1959 num. 355, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)