Sez. 1, Sentenza n. 4292 del 17/05/1990 (Rv. 467238 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) (POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO VALORE INIZIALE - IN GENERE - VALORE DETERMINATO IN BASE A CONDONO - VALORE VENALE - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) (POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO VALORE INIZIALE - IN GENERE - VALORE DETERMINATO IN BASE A CONDONO - VALORE VENALE - IRRILEVANZA.*
L'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, istitutivo dell'INVIM - nel disporre che il valore iniziale dello immobile, al fine della individuazione dell'incremento imponibile, è quello dichiarato od accertato, per l'imposta di registro o sulle successioni, in occasione del precedente acquisto - si riferisce al valore definitivamente accertato in detta pregressa Sede, indipendentemente dal modo in cui tale accertamento sia avvenuto. Ne consegue che, anche quando il valore del precedente trasferimento sia stato determinato in applicazione del cosiddetto condono o di altro meccanismo di definizione automatica della controversia di valutazione inerente all'atto di provenienza, il relativo ammontare configura il suddetto valore iniziale, al fine indicato, senza alcuna possibilità di successiva modificazione, nemmeno in relazione ad un asserito diverso valore venale. (Conf 1132/88, mass n 457375; (Conf 8978/87, mass n 456282; (Conf 4453/86, mass n 447207).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)