Sez. L, Sentenza n. 61 del 08/01/1987 (Rv. 449864 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RIMBORSO A PIÈ DI LISTA E INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER IL LAVORATORE IN TRASFERTA - INCLUSIONE NELL'IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RIMBORSO A PIÈ DI LISTA E INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER IL LAVORATORE IN TRASFERTA - INCLUSIONE NELL'IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI - LIMITI.*
Nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva (nella specie: art. 33 CCNL 11 luglio 1974 per i dipendenti di aziende metalmeccaniche a prevalente partecipazione statale) preveda che il lavoratore in trasferta abbia diritto, oltre al rimborso a piè di lista, anche ad un'indennità aggiuntiva (cosiddetta indennità di trasferta), per tale emolumento deve tenersi conto della presunzione legale, posta dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, secondo cui la parte (50%) dell'indennità non destinata al rimborso delle spese ha finalità remuneratoria con la conseguenza che tale parte della indennità ricade nella retribuzione imponibile ai fini contributivi, senza che possa in contrario rilevare - in via presuntiva - la circostanza della non documentabilità di tutte le spese sopportate, al cui risarcimento è devoluto interamente l'integrale rimborso a piè di lista. (V 3749/85, mass n 441329).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)