Sez. L, Sentenza n. 3749 del 21/06/1985 (Rv. 441329 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - IMPONIBILE CONTRIBUTIVO - SOMME EROGATE DAL DATORE DI LAVORO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE - ESCLUSIONE - SOMME IMPUTATE A RIFUSIONE DI SPESE DI PARCHEGGIO E DI MANCE D'USO E RIMBORSO DEL BOLLO DELLA PATENTE DI GUIDA - RETRIBUZIONE IMPONIBILE- CONFIGURABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - IMPONIBILE CONTRIBUTIVO - SOMME EROGATE DAL DATORE DI LAVORO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE - ESCLUSIONE - SOMME IMPUTATE A RIFUSIONE DI SPESE DI PARCHEGGIO E DI MANCE D'USO E RIMBORSO DEL BOLLO DELLA PATENTE DI GUIDA - RETRIBUZIONE IMPONIBILE- CONFIGURABILITÀ.*
L'art. 2 n. 2 della legge n. 153 del 1969 esclude dall'imponibile contributivo le somme erogate al lavoratore a titolo di rimborso del pagamento di spese effettuate nell'interesse del datore di lavoro, purché documentate a piè di lista. Rientrano quindi nella retribuzione imponibile sia la corresponsione di somme genericamente imputate a rifusione di spese di parcheggio e di mance d'uso (perché non a piè di lista) sia il rimborso del bollo della patente (la cui spesa non può considerarsi come fatta nell'interesse del datore di lavoro). (V 1716/84, mass n 433790; (V 6500/83, mass n 431227; (V 4198/80, mass n 408070; (V 1327/77, mass n 385051).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)