Sez. 4, Sentenza n. 6843 del 18/11/1980 Ud. (dep. 10/07/1981) Rv. 149715 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - SPECIFICITÀ - GENERICA VIOLAZIONE DELL'ART. 524 N. 1 COD. PROC. PEN. - PEDISSEQUA E TESTUALE RIPETIZIONE DEI MOTIVI PRESENTATI PER L'APPELLO - DIFETTO DI SPECIFICITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - SPECIFICITÀ - GENERICA VIOLAZIONE DELL'ART. 524 N. 1 COD. PROC. PEN. - PEDISSEQUA E TESTUALE RIPETIZIONE DEI MOTIVI PRESENTATI PER L'APPELLO - DIFETTO DI SPECIFICITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
Sono da ritenersi inammissibili, perché carenti del requisito della specificità, i motivi presentati a sostegno del ricorso, che, dopo l'apodittica e generica denuncia di violazione dell'art. 524 n. 1 cod. proc. pen. per essere la sentenza impugnata fondata su elementi del tutto privi di logica consistenza, ripetono pedissequamente e addirittura testualmente i motivi e le richieste di merito a suo tempo formulati con l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado. (sul punto V. Mass. N. 138345, anno 1978; mass. N. 128659, anno 1974; mass. N. 128253, anno 1974; mass. N. 124163, anno 1973; mass. N. 114626, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)