Sez. 4, Ordinanza n. 613 del 29/03/1973 Cc. (dep. 21/05/1973) Rv. 124163 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - SPECIFICITA - MOTIVI RIPRODUCENTI QUELLI DI APPELLO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER GENERICITA DEI MOTIVI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - SPECIFICITA - MOTIVI RIPRODUCENTI QUELLI DI APPELLO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER GENERICITA DEI MOTIVI.*
I motivi di ricorso per Cassazione costituiti dalla testuale ed integrale riproduzione dei motivi di appello sono da considerare generici e, come tali, inammissibili in quanto non permettono di individuare le censure mosse contro la decisione di secondo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 531
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)