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Sez. U, Sentenza n. 2493 del 18/03/1988 (Rv. 458262 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DELLA LIBERTÀ PERSONALE - ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - IGNORANZA DELLA NORMA - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL MAGISTRATO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458262-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DELLA LIBERTÀ PERSONALE - ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - IGNORANZA DELLA NORMA - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL MAGISTRATO - SUSSISTENZA.*

Con riguardo al provvedimento restrittivo della libertà personale, che sia stato illegittimamente preso nei confronti di imputato di reato estinto per decreto di amnistia, la responsabilità disciplinare del magistrato, per non aver tenuto presente detto decreto, nonostante la massima diligenza richiesta prima della adozione di quel provvedimento, non trova ostacolo nel principio della non sindacabilità, ai fini disciplinari, dell'interpretazione della norma, trattandosi di principio non estensibile alla diversa ipotesi dell'ignoranza della norma medesima. (V 2181/85, mass n 440057).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)