Sez. U, Sentenza n. 2181 del 28/03/1985 (Rv. 440057 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE - INESATTEZZA TECNICO-GIURIDICA DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI DEL MAGISTRATO - COMPORTAMENTO DISCIPLINARMENTE SINDACABILE - CONDIZIONI.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE - INESATTEZZA TECNICO-GIURIDICA DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI DEL MAGISTRATO - COMPORTAMENTO DISCIPLINARMENTE SINDACABILE - CONDIZIONI.*
L'inesattezza tecnico-giuridica dei provvedimenti giurisdizionali del magistrato, se non può di per sè - tranne i casi di dolo o colpa grave - costituire illecito disciplinare, ferma restando la denunciabilità nelle competenti sedi d'impugnazione, può essere idonea ad evidenziare scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza del magistrato medesimo, e, pertanto, sotto questo profilo, è valutabile quale indice o sintomo di un comportamento disciplinarmente sindacabile, in quanto suscettibile di riverberarsi negativamente sul prestigio dell'ordine giudiziario. (V 546/68, mass n 331647).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)