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Sez. 2, Sentenza n. 276 del 29/01/1973 (Rv. 362145 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - RAPPORTO DI INSEGNAMENTO (PRATICANTATO) - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1973-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362145-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - RAPPORTO DI INSEGNAMENTO (PRATICANTATO) - DIFFERENZE.*

Il rapporto di insegnamento, il quale da luogo alla figura giuridica dell'allievo o del praticante, comune a molte professioni per l'Esercizio delle quali e necessario, ai fini dell'iscrizione nell'albo, il compimento del prescritto periodo di 'praticantatò, si distingue dal comune rapporto di lavoro e dalle altre figure speciali di tirocinio o apprendistato perche l'oggetto del contratto e la sola prestazione del maestro (gratuita o retribuita).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2134, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)