diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6645 del 19/07/1997 (Rv. 506157 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Rapporto di praticantato professionale - Nozione - Fattispecie relativa ad esclusione del praticantato - e a dichiarazione del carattere subordinato del rapporto - in ipotesi di affidamento di incombenze meramente esecutive e ripetitive.
Stato
decisa il 1997-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506157-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

La "causa" del rapporto di praticantato è quella di assicurare al giovane praticante, da parte di un professionista, le nozioni indispensabili per mettere in atto, nella prospettiva e nell'ambito di una futura determinata professione intellettuale, la formazione teorica ricevuta nella sede scolastica. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, disattendendo la qualificazione data al rapporto dalle parti con atti scritti, mentre aveva escluso la configurabilità del praticantato, poiché all'interessata, peraltro ancora priva del titolo di studio necessario per intraprendere la professione di commercialista esercitata dal titolare dello studio, erano state affidate incombenze ripetitive proprie di un impiegato d'ordine e non era stato impartito alcun insegnamento), aveva qualificato, invece, il rapporto nell'ambito del lavoro subordinato, nella concorrenza dei relativi requisiti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2130, Cod. Civ. art. 1325 com. 1 n. 2, Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)