Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Sesta Sezione) del 14 novembre 2002, causa C-316/00
Epigrafe
Sentenza della Corte (Sesta Sezione)
14 novembre 2002
Nella causa C-316/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R.B. Wainwright, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal sig. DJ. O'Hagan, in qualità di agente, assistito dai sigg. E. Fitzsimons, SC, e E. Galligan, BL, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda:
non avendo garantito il rispetto dei parametri biologici 57 (coliformi totali) e 58 (coliformi fecali) fissati all'allegato I della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 229, pag. 11), per quanto riguarda determinate reti pubbliche di acquedotti e determinate reti che garantiscono un approvvigionamento idrico (diverse da quelle che erogano in media meno di 10 m al giorno o che approvvigionano meno di 50 persone, esclusa l'acqua fornita nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica), individuate nelle relazioni ufficiali sull'acqua destinata al consumo umano e nella corrispondenza riguardante la località di Ballycroy (Irlanda),
e
non avendo tenuto conto, nella normativa che attua tale direttiva, del carattere vincolante dei requisiti del suo allegato I a quanto riguarda le reti che garantiscono un approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 7, n. 6,18 e 19 della detta direttiva, nonché del Trattato CE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 7 febbraio 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 aprile 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 21 agosto 2000 e modificato con la sua replica depositata il 27 febbraio 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda:
non avendo garantito il rispetto dei parametri biologici 57 (coliformi totali) e 58 (coliformi fecali) fissati all'allegato I della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 229, pag. 11), per quanto riguarda determinate reti pubbliche di acquedotti e determinate reti che garantiscono un approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione (diverse da quelle che erogano in media meno di 10 m al giorno o che approvvigionano meno di 50 persone, esclusa l'acqua fornita nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica), individuate nelle relazioni ufficiali sull'acqua destinata al consumo umano e nella corrispondenza riguardante la località di Ballycroy (Irlanda),
e
non avendo tenuto conto, nella normativa che attua tale direttiva, del carattere vincolante dei requisiti del suo allegato I per quanto riguarda le reti che garantiscono un approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 7, n. 6,18 e 19 della detta direttiva, nonché del Trattato CE.
Sentenza › Contesto normativo › La normativa comunitaria
punto 2
Ai sensi dell'art. 2 della direttiva 80/778, «[p]er acque destinate al consumo umano (...) si intendono tutte le acque utilizzate a tal fine allo stato in cui si trovano o dopo trattamento, qualunque ne sia l'origine
sia che si tratti di acque fornite al consumo,
sia che si tratti di acque
utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano
e
che possono avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale».
punto 3
L'art. 7 della direttiva 80/778 recita:
«1. Per i parametri che figurano nell'allegato I, gli Stati membri fissano i valori applicabili alle acque destinate al consumo umano.
(...).
3. Per quanto concerne i parametri riportati nelle tabelle A, B, C, D e E dell'allegato I
i valori che gli Stati membri dovranno fissare devono essere inferiori o uguali ai valori indicati nella colonna “Concentrazione massima ammissibile”;
per la fissazione dei valori, gli Stati membri si ispirano a quelli che figurano nella colonna “Numero guida”.
(...)
6. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano almeno conformi ai requisiti specificati nell'allegato I».
punto 4
L'art. 12, n. 1, della direttiva 80/778 dispone che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni necessarie al fine di assicurare un regolare controllo della qualità dell'acqua destinata al consumo umano.
punto 5
Ai sensi dell'art. 18, n. 1, della direttiva 80/778, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi ad essa e ai suoi allegati entro due anni a decorrere dalla notifica.
punto 6
Poiché la direttiva è stata notificata all'Irlanda il 18 luglio 1980, il termine per il recepimento, previsto al suo art. 18, è quindi scaduto il 18 luglio 1982.
punto 7
L'art. 19 della direttiva 80/778 dispone che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie affinché la qualità dell'acqua destinata al consumo umano sia resa conforme a questa direttiva entro un termine di cinque anni dalla sua notifica. Il termine previsto al detto articolo è quindi scaduto il 18 luglio 1985.
punto 8
L'allegato I della direttiva 80/778 contiene una lista di parametri. La tavola E di tale allegato elenca i parametri microbiologici e ne fissa la concentrazione massima ammissibile. Per quanto riguarda i parametri in causa nel presente ricorso, tali disposizioni sono le seguenti:
Parametri Risultati: volume del campione (in ml.) Numero guida Concentrazione massima ammissibile
Metodo membrana Metodo provette multiple (NPP)
57 Coliformi totali 100 — 0 NPP<1
58 Coliformi fecali 100 — 0 NPP<1
punto 9
La direttiva del Consiglio3 novembre 1998, 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330, pag. 32), ha sostituito la direttiva 80/778.
punto 10
La direttiva 98/83 è entrata in vigore il 25 dicembre 1998 ai sensi del suo art. 18. Secondo l'art. 17, n. 1, gli Stati membri dovevano recepirla entro e non oltre il 25 dicembre 2000. Secondo l'art. 14 della stessa, la qualità delle acque destinate al consumo umano doveva essere resa conforme alle sue disposizioni entro il 25 dicembre 2003. L'art. 16, n. 1, primo comma, della detta direttiva abroga la direttiva 80/778 con effetto da tale data.
punto 11
L'art. 3, n. 2, della direttiva 98/83 recita:
«Gli Stati membri possono prevedere esenzioni dai requisiti della presente direttiva:
(...)
b) per le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigioni meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica».
punto 12
L'allegato I della direttiva 98/83 ha sostituito i coliformi fecali con gli «Escherichia coli (E. Coli)» come parametro microbiologico obbligatorio, mentre qualifica i batteri coliformi come semplice parametro indicatore.
Sentenza › Contesto normativo › La normativa nazionale
punto 13
Al fine di dare attuazione alla direttiva 80/778, l'Irlanda ha adottato lo Statutory Instrument n. 81 del 1988, intitolato «European Communities (Quality of Water Intended for Human Consumption) Regulations, 1988» (in prosieguo: il «regolamento 1988»).
punto 14
Ai sensi dell'art. 4 del regolamento 1988:
«Le autorità sanitarie adottano i provvedimenti necessari per garantire che:
a) l'acqua destinata al consumo umano soddisfi i requisiti del presente regolamento, ad eccezione del caso in cui sia concessa una deroga ai sensi dell'art. 5 (...)
(...)».
punto 15
L'art. 8 del regolamento 1988 dispone:
«Se risulta, in seguito ad un controllo effettuato ai sensi dell'art. 7, che la qualità dell'acqua destinata al consumo umano non rispetta i requisiti di questo regolamento, l'autorità sanitaria:
a) prende tutte le misure opportune per avvertire gli utilizzatori dell'esistenza di un rischio inaccettabile per la sanità pubblica,
b) nel caso di un distributore d'acqua pubblico stabilisce appena possibile un programma di azione per il miglioramento della qualità dell'acqua,
e) nel caso di un distributore d'acqua privato comunica, non appena possibile, alla persona o alle persone responsabili della distribuzione dell'acqua le misure da prendere per migliorare la qualità dell'acqua».
punto 16
Il regolamento 1988 è stato modificato dallo Statutory Instrument n. 350 del 1999, adottato il 3 novembre 1999, e dallo Statutory Instrument n. 177 del 2000, adottato il 20 giugno 2000. Esso è stato in seguito abrogato e sostituito, con effetto dal 1o gennaio 2004, dallo Statutory Instrument n. 439 del 2000, adottato il 18 dicembre 2000, al fine di attuare la direttiva 98/83.
Sentenza › Fatti
punto 17
La presente causa riguarda, in particolare, reti che garantiscono un approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione («Group Water Schemes»), le quali in Irlanda hanno paricolare importanza. Il governo irlandese, senza essere contraddetto dalla Commissione, ha fornito le seguenti informazioni sulle caratteristiche di queste reti.
punto 18
La creazione delle reti che garantiscono un approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione è iniziata nel 1962; esse costituivano la soluzione alle difficoltà causate dalla bassa densità demografica per la creazione dell'infrastruttura necessaria per approvvigionare di acqua potabile le regioni rurali remote d'Irlanda.
punto 19
In Irlanda, una rete che garantisce l'approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione è una rete che fornisce acqua potabile a 2 o più abitazioni utilizzando una fonte comune o condivisa e un sistema di distribuzione che è proprietà di una cooperativa costituita in zone rurali, la quale ne assicura il funzionamento e la manutenzione. Le reti che garantiscono l'approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione forniscono acqua potabile a circa 145000 nuclei familiari in zone rurali. Il numero di case servite da una rete di questo genere varia da 2 e a più di 1000. Dal censimento del 1991 risulta che una rete media garantisce il servizio a circa 28 abitazioni (vale a dire ad un centinaio di persone). Tali reti si sviluppano grazie ad un'iniziativa di tipo cooperativo della comunità locale. Le reti sono proprietà collettiva dei loro membri, quali costituiscono un fondo il cui intero patrimonio è di loro proprietà collettiva oppure una società (società cooperativa o a responsabilità limitata) al fine di realizzare, far funzionare e provvedere alla manutenzione a loro nome. Il Ministero dell'Ambiente e delle Amministrazioni locali concede sovvenzioni per sostenere le spese in capitale necessarie allo sviluppo e all'ammodernamento di queste reti.
punto 20
Delle 145000 abitazioni interessate, circa 90000 sono servite da reti di approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione collegate alla rete pubblica di distribuzione di acqua. In questo caso, la rete per gruppi di popolazione gestisce solitamente il sistema di distribuzione, mentre le autorità locali forniscono acqua potabile alla rete per la sua distribuzione ai membri della rete.
punto 21
Le altre 55000 abitazioni sono servite da reti di approvvigionamento per gruppi di popolazione che si riforniscono presso punti di rifornimento privati, come una sorgente, un pozzo, un fiume o un lago. I problemi più gravi per quanto riguarda l'insufficiente qualità dell'acqua sono posti dalle reti alimentate per mezzo di prese private, in quanto le attrezzature per filtrare e disinfettare l'acqua non sempre sono utilizzate e sfruttate in maniera soddisfacente.
punto 22
Occorre aggiungere che dal 1991 le autorità irlandesi pubblicano relazioni annuali sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano in Irlanda (in prosieguo: le «relazioni annuali»).
Sentenza › Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte
punto 23
Sulla base delle dette relazioni annuali e in seguito a denunce relative alla contaminazione microbiologica dell'acqua destinata al consumo umano in Irlanda, il 30 ottobre 1998 la Commissione ha inviato all'Irlanda una lettera di diffida.
punto 24
Le autorità irlandesi hanno risposto alla detta diffida con lettera 16 marzo 1999. Esse si sono impegnate a far sì che la qualità di tale acqua soddisfacesse i requisiti di cui alla direttiva 80/778.
punto 25
La Commissione, non ritenendo tale risposta soddisfacente, il 14 luglio 1999 ha notificato all'Irlanda un parere motivato facendo valere, innanzi tutto, l'inosservanza da parte delle fonti pubbliche di approvvigionamento idrico dei parametri microbiologici 57 e 58 fissati dall'allegato I della direttiva 80/778, in seguito l'inosservanza degli stessi parametri da parte delle reti che garantiscono un approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione e, infine, la mancanza di carattere vincolante della normativa irlandese che dà attuazione alla direttiva 80/778 per quanto riguarda le dette reti. La Commissione ha fissato all'Irlanda un termine di due mesi a decorrere dalla notifica del detto parere motivato per conformarsi ad esso.
punto 26
Le autorità irlandesi hanno risposto a tale parere motivato con lettera 11 novembre 1999. In tale lettera esse hanno riconosciuto l'esistenza di difficoltà per quanto riguarda le reti che garantiscono l'approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione e hanno ribadito alla Commissione che esse si impegnavano a fare in modo che tutte le fonti di approvvigionamento idrico rispettassero le norme fissate dalla direttiva 80/778. Esse hanno inoltre fornito varie informazioni riguardo ai passi compiuti ai fini della sua attuazione in Irlanda, informazioni completate dalla lettera 18 gennaio 2000 e dal comunicato stampa 27 marzo 2000 del Ministero irlandese dell'Ambiente e delle Amministrazioni locali irlandese.
punto 27
Tuttavia, ritenendo che l'infrazione permanesse, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
punto 28
Nella sua replica, la Commissione ha modificato le conclusioni di tale ricorso al fine di garantirne la coerenza con l'art. 3, n. 2, lett. b), della direttiva 98/83, escludendo l'inadempimento per le reti che garantiscono un approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione inferiore mediamente a 10 m³ al giorno o che approvvigionano meno di 50 persone, purché l'acqua non provenga da una presa pubblica e purché i locali ai quali viene fornita l'acqua non siano destinati allo svolgimento di attività commerciali che comportino la fornitura di acqua potabile al pubblico.
Sentenza › Sul ricorso
punto 29
In via preliminare, occorre esaminare alcune osservazioni presentate dall'Irlanda in relazione alle circostanze del presente ricorso. Essa afferma che il procedimento per inadempimento è stato avviato molti anni dopo che essa aveva notificato alla Commissione, nel 1988, la sua normativa volta a garantire il recepimento della direttiva 80/778.
punto 30
Inoltre, per quanto riguarda le reti pubbliche di acquedotti, le norme sulla qualità dell'acqua prescritte dalla direttiva 80/778 verrebbero sostanzialmente rispettate e la Commissione non sarebbe realista se ritenesse che le reti debbano essere al 100% conformi al complesso dei parametri di qualità delle acque prescritti dalla detta direttiva.
punto 31
Quanto alle reti che garantiscono un approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione, il presente ricorso non terrebbe conto né degli importanti provvedimenti correttivi adottati, né delle ragioni storiche e culturali che hanno portato alla creazione di tali reti.
punto 32
A tale riguardo occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, nel regime istituito dall'art. 226 CE, la proposizione del ricorso per inadempimento rientra nel potere discrezionale della Commissione, il cui esercizio non è soggetto a una valutazione di opportunità da parte della Corte (sentenze 21 gennaio 1999, causa C-207/97, Commissione/Belgio, Race. pag. I-275, punto 24, e 10 maggio 2001, causa C-152/98, Commissione/Paesi Bassi, Race. pag. Ī-3463, punto 20).
punto 33
Occorre inoltre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 11 settembre 2001, causa C-220/99, Commissione/Francia, Race. pag. I-5831, punto 33, e 30 maggio 2002, causa C-323/01, Commissione/Italia, Race. pag. I-4711, punto 8). Ne deriva che nel caso di specie occorre valutare l'esistenza degli inadempimenti lamentati alla luce del regolamento 1988 nella sua versione iniziale, senza tenere conto degli atti che lo hanno modificato e successivamente sostituito.
Sentenza › Sul ricorso › Sul motivo relativo all'inosservanza dei parametri microbiologici 57 e 58 dell'allegato I della direttiva 80/778 da parte delle fonti pubbliche di approvvigionamento idrico
punto 34
Per quanto riguarda le fonti pubbliche di approvvigionamento idrico, la Commissione produce un riassunto tratto dalle relazioni annuali, allo scopo di mostrare, anno per anno, dal 1993 al 1998, la situazione in materia di contaminazione microbiologica per ogni fonte pubblica di approvvigionamento in Irlanda. Secondo la Commissione, ne emerge che, per un significativo numero di tali fonti, i parametri microbiologici 57 e 58 dell'allegato I della direttiva 80/778 sono oggetto di reiterate infrazioni. Inoltre, per alcune di queste fonti, le concentrazioni di coliformi fecali sarebbero spesso elevate.
punto 35
L'Irlanda ammette l'esistenza di infrazioni dei requisiti fissati dalla direttiva 80/778, ma afferma che la qualità dell'acqua delle reti pubbliche è generalmente buona, come emerge dalle relazioni annuali successive. La relazione annuale del 1988, ad esempio, mostrerebbe che nel 92% dei campioni prelevati dalle fonti pubbliche di approvvigionamento non è presente alcun coliforme e che nel 95% dei detti campioni non sono presenti coliformi fecali. Inoltre l'Irlanda sostiene che occorre interpretare con una certa tolleranza i dati presentati nella detta relazione, in quanto molti campioni non rispettano le norme solo a causa della presenza di coliformi totali, generalmente in piccola quantità e non accompagnati da coliformi fecali. In questo caso il rischio di danni alla salute delle persone sarebbe molto basso. L'Irlanda aggiunge che sono stati realizzati importanti investimenti al fine di migliorare la distribuzione d'acqua in questo Stato membro nel periodo 1994-1999 e che si prevede di triplicare tali spese nell'ambito del programma per gli anni 2000-2006.
punto 36
Occorre rilevare che nella fattispecie è pacifico che, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, vale a dire il 14 settembre 1999, le fonti pubbliche di approvvigionamento idrico elencate nel ricorso della Commissione non erano conformi ai parametri microbiologici 57 e 58 dell'allegato I della direttiva 80/778.1 dati fatti valere dall'Irlanda per dimostrare che i superamenti dei limiti dei detti parametri sarebbero stati relativamente esigui non fanno che confermare il fatto che tali superamenti si sono verificati.
punto 37
Peraltro, gli argomenti relativi alle iniziative intraprese dall'Irlanda al fine di migliorare la qualità delle acque destinate al consumo umano non possono essere accolti. Infatti, per quanto siano significativi gli sforzi sostenuti dal detto Stato membro per migliorare la qualità dell'acqua potabile sul suo territorio, occorre ricordare che, in questo ambito, l'art. 7, n. 6, della direttiva 80/778 non impone un mero dovere di diligenza, bensì un obbligo di risultato.
punto 38
Come la Corte ha già dichiarato, dall'art. 7, n. 6, della direttiva 80/778 risulta che gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano almeno conformi ai requisiti specificati nell'allegato I della detta direttiva. Le sole deroghe a tale obbligo sono quelle previste dai suoi artt. 9, 10 e 20. La direttiva impone quindi agli Stati membri di ottenere determinati risultati, senza che essi possano invocare, salvo le deroghe previste, circostanze particolari per giustificare l'inosservanza di tale obbligo. Il fatto di aver adottato tutte le disposizioni ragionevolmente possibili non può quindi giustificare l'inadempimento dell'obbligo in questione (v. sentenza 25 novembre 1992, causa C-337/89, Commissione/Regno Unito, Race, pag. I-6103, punti 2I-25).
punto 39
Da quanto precede risulta che il motivo relativo all'inosservanza dei parametri microbiologici 57 e 58 fissati dall'allegato I della direttiva 80/778 da parte delle fonti pubbliche di approvvigionamento di acque destinate al consumo umano deve essere considerato fondato.
Sentenza › Sul ricorso › Sul motivo relativo all'inosservanza dei parametri microbiologici 57 e 58 dell'allegato I della direttiva 80/778 da parte delle reti che garantiscono un approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione
punto 40
Per quanto riguarda le reti che garantiscono un approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione, la Commissione sostiene che esse rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 80/778. In base ai dati contenuti nelle relazioni annuali per gli anni 1993-1998, essa produce un riassunto che menziona un certo numero di tali reti che non rispetterebbero i parametri microbiologici 57 e 58 dell'allegato I della direttiva 80/778. La Commissione si fonda inoltre su reclami riguardanti specificamente la località di Ballycroy, nonché sullo scambio di corrispondenza tra la Commissione e le autorità irlandesi che ne è seguito, per denunciare una contaminazione dell'approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione in tale località. Visto che da tali relazioni, nonché dalla corrispondenza relativa alla situazione di Ballycroy, emerge che i parametri 57 e 58 non vengono rispettati da numerose reti di approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione in Irlanda, la Commissione ritiene che tale Stato membro non abbia adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in virtù degli artt. 6, n. 6, e 19 della direttiva 80/778. A tale riguardo, le iniziative intraprese dalle autorità irlandesi al fine di rispettare la detta direttiva sarebbero insufficienti in quanto queste ultime non riescono a garantire il rispetto delle concentrazioni massime ammissibili fissate per i coliformi totali e per i coliformi fecali.
punto 41
L'Irlanda fa valere che la direttiva 80/778 è inapplicabile alle reti che garantiscono un approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione. Nella sentenza 5 luglio 1990, causa C-42/89, Commissione/Belgio (Race. pag. I-2821, punti 17-19), la Corte avrebbe dichiarato che tale direttiva si applica soltanto all'acqua fornita al consumo umano e non a quella proveniente dalle prese private, tra le quali bisognerebbe far rientrare le reti che garantiscono un approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione.
punto 42
Quanto alle iniziative intraprese dalle autorità irlandesi al fine di garantire il rispetto dei requisiti della direttiva 80/778, l'Irlanda afferma che gli scarichi derivanti dall'agricoltura e gli effluenti provenienti da fonti diffuse o puntuali (stalle, fosse settiche, fosse d'insilamento ecc.) sono le principali cause dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee nelle regioni rurali. Tale problema verrebbe affrontato su più fronti da una politica nazionale integrata, nel contesto della quale rientrano una serie di provvedimenti specifici. L'Irlanda evidenzia l'efficacia di tali provvedimenti di tutela della risorsa e afferma che essi sono pienamente conformi agli orientamenti comunitari in tema di ambiente. Del resto, nella maggior parte dei casi, essi sarebbero finanziati dai fondi a finalità strutturale e dal Fondo di coesione dell'Unione europea.
punto 43
Occorre subito rilevare che l'Irlanda non contesta il fatto che le reti che garantiscono un approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione, menzionate nel ricorso della Commissione, non rispettino i parametri microbiologici 57 e 58 dell'allegato I della direttiva 80/778.
punto 44
L'Irlanda contesta sostanzialmente l'applicabilità della direttiva 80/778 a reti di questo tipo. A tale riguardo, è vero che al punto 17 della citata sentenza 5 luglio 1990, Commissione/Belgio, la Corte ha dichiarato che tale direttiva si applica soltanto all'acqua fornita al consumo umano nonché all'acqua utilizzata da parte di un'impresa alimentare e che l'acqua proveniente da prese private è esclusa dall'ambito di applicazione della detta direttiva. Per interpretare l'espressione «prese private» nel contesto della detta sentenza, è importante ricordare che essa riguardava una norma nazionale per il recepimento della direttiva 80/778, che escludeva dal suo ambito di applicazione l'acqua attinta da privati ad uso familiare. Dai punti 18 e 19 della stessa sentenza emerge che essa si basa sulla distinzione tra l'acqua proveniente da prese private e l'acqua fornita al consumo umano. L'esclusione ammessa dalla detta sentenza deve quindi intendersi come limitata ai pozzi e agli altri punti di estrazione privati da cui l'acqua viene direttamente estratta dal privato per il suo uso. Per contro, una situazione in cui l'acqua viene destinata da una rete di distribuzione a vari utilizzatori rientra chiaramente nella nozione di fornitura ai consumatori e, di conseguenza, nell'ambito di applicazione della direttiva 80/778. Infatti, a differenza dell'acqua estratta e utilizzata da un privato per il suo uso, l'acqua fornita da una rete a vari utilizzatori costituisce oggetto di operazioni di estrazione e di distribuzione che la fanno sfuggire al controllo individuale dell'insieme dei suoi utenti.
punto 45
Ne consegue che le reti che garantiscono un approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione rientrano nella direttiva 80/778. A tale riguardo è indifferente che l'impianto in questione serva un numero limitato di utenti, in quanto esso è caratterizzato dallo sfruttamento di una rete di distribuzione.
punto 46
Tale interpretazione non è invalidata dal fatto che le reti che garantiscono un approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione prendano la forma di fondo o di società piuttosto che di ente pubblico. Infatti, qualunque sia la loro forma giuridica, queste reti sono caratterizzate dal fatto che l'acqua fornita agli utilizzatori dai loro intermediari sfugge al controllo individuale di questi utenti.
punto 47
Per quanto riguarda i provvedimenti che sarebbero stati adottati dall'Irlanda per migliorare la qualità dell'acqua fornita dalle reti che garantiscono un approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione, per le ragioni esposte ai punti 37 e 38 di questa sentenza essi non possono giustificare l'inadempimento dell'obbligo in questione.
punto 48
Da quanto precede risulta che il motivo relativo all'inosservanza dei parametri microbiologici 57 e 58 dell'allegato I della direttiva 80/778 da parte dei gestori delle reti che garantiscono un approvvigionamento carico a gruppi di popolazione è fondato.
Sentenza › Sul ricorso › Sul motivo relativo alla mancanza di conformità della normativa irlandese che dà attuazione alla direttiva 80/778
punto 49
La Commissione ritiene che la normativa irlandese che dà attuazione alla direttiva 80/778, vale a dire il regolamento 1988, non rispecchi il carattere vincolante dei requisiti del suo allegato I per quanto concerne le reti di approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione. Secondo la Commissione, tale direttiva non lascia alcun dubbio in merito al carattere vincolante del suo allegato I. Invece il regolamento 1988 non disporrebbe in maniera chiara e inequivocabile che ogni persona giuridica sia tenuta a garantire che l'acqua distribuita dalle reti di approvvigionamento irlandesi soddisfi i requisiti del detto allegato. Alle società e ai fondi erogatori non sarebbe imposto alcun obbligo diretto per quanto riguarda il rispetto di tali requisiti. Di conseguenza la Commissione ritiene che l'Irlanda sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 7, n. 6, 18 e 19 della direttiva 80/778.
punto 50
L'Irlanda afferma che il presente motivo è fondato sulla premessa che i requisiti enunciati dalla direttiva 80/778 si applichino alle reti che garantiscono un approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione. Essa contesta tale interpretazione per gli stessi motivi sviluppati al punto 41 di questa sentenza.
punto 51
Inoltre l'Irlanda argomenta che, ai sensi dell'art. 6, n. 3, del Locai Government (Sanitary Service) Act (legge irlandese sul decentramento amministrativo in materia di sanità pubblica), adottato nel 1962, le autorità sanitarie hanno il potere di acquistare reti di distribuzione idrica quando una domanda in questo senso è presentata da tutte o dalla maggioranza delle persone che dispongono del diritto di venderle e quando le dette reti sono in buono stato di funzionamento e di conservazione.
punto 52
Occorre rilevare che, per le ragioni esposte ai punti 44-46 di questa sentenza, la direttiva 80/778 si applica alle reti che garantiscono un approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione. Ai sensi degli artt. 7, n. 6, 18 e 19 della detta direttiva, l'Irlanda era di conseguenza tenuta a rispettare, in relazione a tali reti, il carattere vincolante dell'allegato I di questa direttiva.
punto 53
Ora, in caso di mancato rispetto dei parametri di qualità, l'art. 8 del regolamento 1988 prevede solamente l'avvertimento agli utilizzatori in caso di rischio inaccettabile per la sanità pubblica e la raccomandazione di adottare provvedimenti per migliorare la qualità dell'acqua. È giocoforza constatare che disposizioni di questo genere sono insufficienti a garantire il carattere vincolante dell'allegato I della detta direttiva.
punto 54
A tale proposito è irrilevante che, ai sensi del Locai Government (Sanitary Service) Act, le autorità sanitarie possano acquistare reti di distribuzione idrica quando viene loro presentata una domanda in questo senso da tutte o dalla maggioranza delle persone che dispongono del diritto di venderli. Un potere del genere, infatti, non sortisce l'effetto di rendere vincolanti i parametri relativi alla qualità dell'acqua in quanto viene esercitato in maniera puramente facoltativa e unicamente su domanda dei cittadini interessati.
punto 55
Ne consegue che il motivo relativo alla mancanza di conformità della normativa irlandese che dà attuazione alla direttiva 80/778 è fondato.
punto 56
Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono occorre dichiarare che l'Irlanda:
non avendo garantito il rispetto dei parametri biologici 57 (coliformi totali) e 58 (coliformi fecali) fissati all'allegato I della direttiva 80/778 per quanto riguarda determinate reti pubbliche di acquedotti e determinate reti che garantiscono un approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione (diverse da quelle che erogano in media meno di 10 m al giorno o che approvvigionano meno di 50 persone, esclusa l'acqua fornita nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica), individuate nelle relazioni ufficiali sull'acqua destinata al consumo umano e nella corrispondenza riguardante la località di Ballycroy,
e
non avendo tenuto conto, nella normativa con cui attua tale direttiva, del carattere vincolante dei requisiti del suo allegato I per quanto riguarda le reti che garantiscono un approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 7, n. 6,18 e 19 della detta direttiva.
Sentenza › Sulle spese
punto 57
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l'Irlanda, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L'Irlanda,
non avendo garantito il rispetto dei parametri biologici 57 (coliformi totali) e 58 (coliformi fecali) fissati all'allegato I della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, per quanto riguarda determinate reti pubbliche di acquedotti e determinate reti che garantiscono un approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione (diverse da quelle che erogano in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigionano meno di 50 persone, esclusa l'acqua fornita nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica), individuate nelle relazioni ufficiali sull'acqua destinata al consumo umano e nella corrispondenza riguardante la località di Ballycroy (Irlanda), e
non avendo tenuto conto, nella normativa con cui attua tale direttiva, del carattere vincolante dei requisiti del suo allegato I per quanto riguarda le reti che garantiscono un approvvigionamento idrico a gruppi di popolazione,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 7, n. 6,18 e 19 della detta direttiva.
2) L'Irlanda è condannata alle spese.
Firme
Puissochet
Schintgen
Skouris
Macken
Cunha Rodrigues
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 novembre 2002.
Il cancelliere
R. Grass
Il presidente della Sesta Sezione
J.-P. Puissochet