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Sez. 2, Sentenza n. 2644 del 19/10/1973 (Rv. 366130 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366130-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

I contratti collettivi di lavoro post-corporativi hanno natura privatistica. Pertanto, l'interpretazione delle clausole di essi rientra nei compiti istituzionali del giudice del merito, il cui accertamento relativo alla intenzione delle parti, risolvendosi in un giudizio di fatto non e sindacabile in Sede di legittimita se e sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (Conf 2643/73; 2310/72, mass n 359667).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2071

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)